Cassazione, ENEA ecobonus: l’omissione porta decadenza

La comunicazione all’ENEA è obbligatoria per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. È quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022.

In via esemplificativa, gli interventi che rientrano tra quelli per i quali è richiesta necessariamente la presentazione della comunicazione ENEA Ecobonus sono quelli relativi a:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi sugli involucri degli edifici esistenti;
  • installazione di pannelli solari;
  • installazione di impianti di climatizzazione invernale;
  • installazione di schermature solari;
  • installazione di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di infissi;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

I giudici della Suprema Corte, condividendo di fatto la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, hanno ritenuto che “l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”. Si tratta, infatti, di una norma che si pone l’obiettivo di verificare la “effettiva spettanza” permettendo di effettuare i controlli al fine di impedire eventuali frodi. Le comunicazioni all’ENEA si pongono altresì l’obiettivo della tutela dell’ambiente perché servono ad accertarsi che ai lavori siano davvero collegati benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni.

La vicenda all’esame degli Ermellini trae origine da un’asseverazione depositata a distanza di anni da parte del contribuente che aveva omesso tale adempimento, salvo tentare di rimediare a contestazione avvenuta. Come si ricorderà, i termini legati all’adempimento sono di 90 giorni dalla fine lavori con la possibilità di avvalersi della remissione in bonis (ex art, 2 del Dl 16/2012) versando anche la sanzione di 250 euro (circolare ADE 13/E/2013).

La tesi contenuta nell’ordinanza della Cassazione risulta supportata dal dato normativo di cui all’art. 4 comma 1-bis lett. b) del DM 19 febbraio 2007 secondo cui “i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica”.

La sentenza in esame segue il filone rigorista circa la natura decadenziale dell’adempimento già espresso in altre occasioni dal parte della giurisprudenza di merito (cfr. Ctp Novara 24/02/2017 e Ctp Trento 20/01/2021). In questa complessa vicenda, non sono mancate le sentenze favorevoli al contribuente quando è stato sostenuto che l’invio della documentazione all’Enea è un adempimento meramente ricognitivo e formale privo di rilievo ai fini del controllo (cfr. Ctr Lombardia 853/19/2015, 2181/19/2018 e 5330/09/2018).

Resta fermo quanto previsto nella Risoluzione 46/2019 a cura dell’Agenzia delle Entrate dove si specifica che, limitatamente ai fini fiscali, l’eventuale omissione della comunicazione cd. ENEA Bonus Casa non determina la perdita del diritto alla detrazione e non comporta alcuna sanzione. L’ENEA Bonus Casa riguarda i seguenti interventi:

  • installazione di generatori di calore a biomassa, generatori di calore ad aria a condensazione e caldaie a condensazione;
  • installazione di pompe di calore per climatizzazione;
  • installazione di collettori/pannelli solari;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • installazione scaldacqua a pompa di calore e sistemi di contabilizzazione del calore;
  • installazione di serramenti e infissi;
  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti.
  • acquisto di elettrodomestici

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN