Tax credit energia, il provento concorre alla voce A5

Con la finalità di alleviare i maggiori costi energetici, il decreto Aiuti quater estende il tax credit energia al mese di dicembre completando l’intero quarto trimestre del 2022. Allo stesso tempo si provvede a differire i termini per l’utilizzo in compensazione fino al 30 giugno 2023 per i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre.

Lo schema per ottenere il credito d’imposta prevede che le imprese devono aver subito un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019:

  • per l’energia elettrica si prende in considerazione il costo per kW in bolletta senza computare le imposte e gli eventuali sussidi;
  • per il gas si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas).

La misura del tax credit energia è pari:

  • al 40% dei costi per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
  • al 30% per le imprese non energivore.

Vista l’importanza dei crediti d’imposta in esame, si procede ad analizzarne il trattamento contabile.

I proventi derivanti dai crediti d’imposta per il rincaro dei costi energetici presentano le seguenti caratteristiche:

  • transitano a conto economico dovendoli imputare secondo il principio della competenza;
  • ai fini delle imposte sul reddito nonché ai fini Irap non concorrono a formare la base imponibile;
  • possono essere utilizzati in compensazione entro una certa data, o possono essere oggetto di cessione a terzi.

La questione dottrinale legata alla metodologia contabile da adottare, vale a dire se considerare il componente che origina dal tax credit quale riduzione dei costi energetici relativi oppure quale provento, è stata ampiamente superata in favore della seconda soluzione che lo considera tra i ricavi nella voce A5 del conto economico, qualificandolo come contributo in conto esercizio. Stando al principio contabile OIC 12, tale metodo di imputazione accoglie sia componenti economici positivi che integrano i ricavi sia componenti economici che vanno a riduzione dei costi. La condizione da verificare, in ossequio al principio di correlazione, è che si tratti di proventi in rettifica di elementi di costi considerati nell’area B del conto economico.

In sede di dichiarazione dei redditi, l’imputazione del tax credit componente positivo quale provento da contabilizzare nella voce A5, posto che tale componente non concorre alla formazione della base imponibile, comporta una variazione in diminuzione dell’importo pari al contributo stesso.

Da un punto di vista finanziario, con le stesse regole previste per il superbonus edile, è possibile cedere a terzi il credito d’imposta energia con probabile determinazione di un componente economico negativo in quanto il controvalore del corrispettivo sarà inferiore al valore nominale: per esempio a fronte di una cessione del credito pari a 100, il terzo cessionario corrisponde un corrispettivo pari a 90. Tale differenza negativa pari a 10 deve essere considerata un costo di natura finanziaria da accogliere alla voce C17 del conto economico.

Ai fini del trattamento di tale componente economico negativo, in sede dichiarazione dei redditi, si rende necessario distinguere le seguenti fattispecie:

  • per i soggetti Ires che applicano la deduzione degli interessi passivi in ragione del 30% del Reddito operativo lordo (ROL), il componente negativo legato alla differenza tra valore nominale del credito e corrispettivo riconosciuto è da considerarsi un onere finanziario da computare agli interessi passivi e agli oneri finanziari per determinare la quota deducibile nell’esercizio;
  • per i soggetti Irpef, invece, posto che l’art. 61 del TUIR disciplina la deducibilità degli interessi passivi in funzione del rapporto tra i ricavi imponibili e l’ammontare complessivo di ricavi e proventi, le regole operative istituite in materia dispongono che il credito d’imposta non rileva ai fini dell’articolo 61 del TUIR.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN