Avvisi bonari al 3%: ecco il foglio di calcolo dell’Agenzia entrate

Per andare incontro alle esigenze dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un foglio di calcolo per determinare gli importi ancora dovuti da versare, con sanzioni ridotte, alla luce della nuova definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 153-159, L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) che prevede la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%. Lo strumento operativo segue la circolare n. 1/E/2023 a cura dell’Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti sull’argomento.

La definizione agevolata dispone la possibilità di rideterminare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97. È il caso di precisare che le comunicazioni di irregolarità si riferiscono esclusivamente alle liquidazioni automatizzate di cui agli artt. 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 relative alle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap. Non sono comprese le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali di cui all’art. 36 ter del DPR 600/1973. A queste ultime, però, è stata estesa la possibilità di beneficiare della rateazione fino a 20 rate trimestrali a prescindere dagli importi indicati nella comunicazione.

La riduzione delle sanzioni riguarda le comunicazioni di irregolarità riferite alle annualità 2019-2020-2021:

  • per le quali il termine di pagamento di 30 giorni non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
  • nonché quelle che verranno inviate al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023.

La riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% è altresì prevista per le comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale (ex art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) è ancora in corso al 1° gennaio 2023, a prescindere dalle annualità di riferimento, con possibilità di definizione mediante pagamento del debito residuo unitamente alle sanzioni ridotte.

Nella sezione del sito dove viene messo a disposizione il foglio di calcolo, l’Agenzia precisa che per le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del DPR 602/73. È il caso di evidenziare che la decadenza può avvenire per:

  • mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

A seguito dell’accesso ai benefici, il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’ordinario piano di rateazione previsto prima della dell’introduzione dell’agevolazione. È possibile, anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, beneficiare dell’altra importante agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2023, vale a dire l’estensione fino a venti rate dei piani di rateazione oppure, se si preferisce, versare tutto il residuo importo dovuto in un’unica soluzione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN