Forfettari, istanza riduzione contributiva: scadenza al 28 febbraio

L’ampliamento del regime forfettario (limite ricavi/compensi da euro 65.000 a euro 85.000) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni costituisce una delle misure più significative dell’ultima legge di bilancio per il 2023. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione dei contributi INPS per i soggetti che aderiscono al regime forfettario è il 28 febbraio 2023.

Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge di bilancio 2015 (L. n. 190/2014) e si caratterizza per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota proporzionale del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi realizzati, coefficiente diverso a seconda della tipologia di attività esercitata dal contribuente.

Dal punto di vista previdenziale, l’adesione al regime forfetario consente di ridurre i contributi dovuti da parte degli iscritti alle gestioni autonome. La norma è contenuta all’art. 1, comma 83, L. n. L. 190/2014 che prevede la riduzione del 35% della contribuzione dovuta sia sul reddito minimale che sulla parte eccedente alla Gestione artigiani e commercianti INPS. Si tratta di una riduzione contributiva che riguarda esclusivamente i soggetti che optano per il regime forfettario non applicabile ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse di previdenza e assistenza private.

Trattandosi di un’adesione su base volontaria, per fruire della riduzione contributiva è necessario trasmettere apposita domanda all’INPS. I soggetti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi che intendono avvalersene devono compilare il modello telematico contenuto nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito dell’INPS. Da un punto di vista operativo si rende necessario:

  • accedere all’area riservata MyInps presente sul sito inps.it;
  • sezione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti;
  • area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della Legge n. 208/2015.

Anche l’eventuale comunicazione di rinuncia (per scelta o per obbligo) deve essere inoltrata tramite l’area riservata MyInps presente sul sito www.inps.it.

È il caso di tener presente che si tratta di una riduzione non replicabile nel senso che il contribuente non può ripresentare la domanda una volta che abbia rinunciato alla riduzione contributiva oppure fuoriesce dal regime forfettario. Nella sezione “Adesione” del cassetto previdenziale è possibile verificare se l’opzione è già stata espressa in precedenza e viene impedito il nuovo inserimento.

Il termine di trasmissione o presentazione è fissato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende usufruire del regime agevolato. L’INPS ha avuto modo di precisare che:

  • non è necessario ripresentare la domanda ogni anno. Coloro che hanno già aderito godono della riduzione contributiva fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia;
  • la presentazione per la prima volta della domanda oltre il termine comporta la preclusione all’agevolazione per l’anno in corso con l’onere di ripresentare la richiesta (nel caso si intenda aderire) entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Gli effetti della riduzione dei contributi si riflettono sulla pensione in corso di maturazione: a minori contributi corrisponde un numero inferiore di mensilità. Ai fini pensionistici, viene accreditato l’intero anno solo laddove siano versati contributi almeno pari a quelli calcolati sui redditi minimali.

Una particolare attenzione è dovuta da parte dei soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato. Costoro, per fruire del beneficio contributivo, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale con la massima tempestività (non sono indicati termini precisi) rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN