Le novità del modello 730/2023

Con il Provvedimento n. 34545/2023 del 6 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello e delle istruzioni 730/2023. Il termine di presentazione anche per quest’anno è previsto per il 30 settembre, che però, cadendo di sabato, fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2023. L’Agenzia ha inoltre confermato che il precompilato verrà reso disponibile ai contribuenti a partire dal 30 aprile. Vediamo qui di seguito le principali novità previste per la campagna 730/2023.

Detrazioni figli a carico

Con il debutto dell’Assegno Unico, dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni sono sostituite dall’Assegno Unico.

Modifica scaglioni IRPEF e cuneo fiscale

Dal 1° gennaio 2022 sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. Sintetizzando: l’aliquota base del 23% è rimasta invariata trovando applicazione nei redditi fino a 15.000 euro, il secondo scaglione è stato abbassato dal 27% al 25% e viene applicato fino ai redditi pari a 28.000 euro, il terzo è sceso dal 38% al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Con il 2022 è stato inoltre abbassato il limite di reddito per beneficiare del cuneo fiscale da 28.000 euro a 15.000 euro.

Rimodulazione delle detrazioni da lavoro e pensione

Per i redditi da lavoro dipendente è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata inoltre di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Per i redditi da pensione è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Per i redditi assimilati e gli altri redditi è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.

Detrazione per canoni di locazione ai giovani

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione; in ogni caso l’importo della detrazione non può superare i 2.000 euro.

Crediti di imposta per attività fisica adattata

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Destinazione dell’otto per mille

Da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’IRPEF all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”.

Debora Dal Molin – Centro Studi CGN