Rottamazione dei debiti contributivi: scarso interesse da parte delle casse private

La rottamazione dei debiti contributivi non riguarderà tutti i professionisti. Aderire o meno alla sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio 2023 è una scelta che ciascuna cassa previdenziale deve valutare autonomamente, in quanto trattasi di soggetti indipendenti dal punto di vista finanziario.

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di “rottamare” i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Agevolazione che comporta, per chi ne fruisce, lo stralcio di interessi, aggi e sanzioni amministrative. I carichi degli enti di previdenza privati possono rientrare nella sanatoria solo a seguito di apposita delibera autorizzativa, da pubblicarsi sui siti istituzionali degli enti entro la data del 31 gennaio 2023.

Passato il termine del 31 gennaio, quali sono gli enti che hanno aderito?

La cassa dei Dottori Commercialisti (CNPADC) si è espressa negativamente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2023. La motivazione, ribadita con un comunicato sul sito istituzionale, è basata “sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente”. Stessa posizione è stata assunta da Inarcassa nella riunione del 27 gennaio 2023, dalla cassa geometri e dalla cassa Notariato.

Di diverso avviso è la cassa Forense che ha deliberato di applicare le norme sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo specificando che “tutto avverrà comunque con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative”. Così come l’Enpab che ha aderito alla definizione agevolata esaltandone l’importanza in quanto affievolisce “l’iniquità derivante dall’applicazione dell’istituto del “saldo e stralcio” verso gli iscritti che non hanno ricevuto cartelle dall’Agenzia delle Entrate o hanno adempiuto nel rispetto delle procedure Regolamentari, anche eventualmente con il pagamento di interessi di mora e sanzioni”.  

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN