Sanatoria avvisi bonari: e le LIPE?

In risposta all’interrogazione parlamentare, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile anche agli avvisi da controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

Il tema è stato al centro del dibattito negli ultimi giorni, soprattutto perché ai quesiti pervenuti durante l’ultimo Telefisco non sono state fornite risposte soddisfacenti. Il nodo della questione era comprendere se anche il controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche IVA (cd LIPE) e i relativi avvisi bonari potessero essere ricompresi nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari che consente di applicare una sanzione scontata dal 10 al 3 per cento. Il Ministero si è espresso affermativamente.

Secondo quanto previsto ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA periodiche delle operazioni effettuate avvalendosi di un modello che si compone del frontespizio e del quadro VP contenente i dati delle liquidazioni. In caso di incongruenze emergenti dalle comunicazioni della liquidazione rappresentate perlopiù da omessi/insufficienti versamenti del tributo, viene stabilita la seguente procedura:

  • lettera di compliance con la quale si esorta il contribuente a ravvedere la violazione ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;
  • in mancanza di ravvedimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso bonario d. Comunicazione 54-bis comminando la sanzione del 30% riducibile a un terzo in caso di adesione alle richieste contenute nell’avviso stesso.

È il caso di precisare che tra la lettera di compliance e il successivo avviso bonario di comunicazione ex art. 54-bis non è previsto che intercorra alcun termine minimo. Ne deriva che in mancanza di regolarizzazione spontanea, a fronte della ricezione della lettera di compliance venga recapitato l’avviso bonario c.d. “Comunicazione 54-bis”.

La sanatoria degli avvisi bonari è riservata:

  • agli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, anche se recapitati successivamente all’entrata in vigore della legge di Bilancio, per i quali non sia ancora scaduto il periodo di 30 giorni previsto per il pagamento con la sanzione ridotta del 10%;
  • gli avvisi bonari il cui pagamento rateale risulta in corso al 1° gennaio 2023.

I tecnici del fisco, nella richiamata circolare 1/E/2023 che sul punto specifico si presenta scarna e lacunosa, si sono limitati a richiamare la procedura dei controlli automatizzati in cui viene verificata la corretta liquidazione delle imposte, che accomuna sia quanto indicato in dichiarazione che i dati presenti nelle comunicazioni LIPE. Anche per via delle analogie procedurali, da più parti è stata evidenziata la possibilità di accedere alla sanatoria degli avvisi bonari nel caso in cui la comunicazione contenente un’irregolarità derivante dalle comunicazioni LIPE contestata ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/1972 venga recapitata al contribuente. È stato evidenziato che la questione è da intendersi interpretando la locuzione “liquidazione delle dichiarazioni” in maniera tale da poter ricomprendersi anche le comunicazioni ex art 54-bis del DPR 633/1973 riferite alle LIPE per comunicare al contribuente il risultato degli importi versati diversi rispetto al dichiarato.

La risposta del Ministero dell’Economia ha chiarito che:

  • le verifiche sulle LIPE sono eseguite sulla base del controllo automatizzato effettuato in base all’articolo 54-bis del DPR 633/1972;
  • pertanto, rientrano nel perimetro della sanatoria anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del DL 78 del 2010), il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023;
  • per il triennio 2019-2021, le comunicazioni degli esiti sono state già tutte recapitate ben prima del 1° gennaio 2023. In particolare il IV trimestre 2021 risulta lavorato già nel mese di settembre 2022;
  • agli uffici sono state diramate apposite istruzioni al riguardo;
  • non vi è necessità di intervenire normativamente.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN