Entro il 31 marzo l’invio del modello EAS

Come ogni anno, gli enti associativi che hanno l’obbligo di invio del modello EAS dovranno adempiere entro il prossimo 31 marzo all’invio dei dati rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate. Ma cos’è il modello EAS? E chi è obbligato alla sua compilazione?

Il modello EAS è un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi neo costituiti o che hanno subito variazioni fiscali nell’anno precedente. Il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla costituzione degli enti e/o in caso di variazioni, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Il modello EAS è stato introdotto nel 2009 dopo le modifiche apportate all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella Legge del 28 gennaio 2009 n. 2. L’articolo 94 del D.Lgs n. 117/2021 invece, stabilisce che agli enti del terzo Settore non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e quindi tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

L’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, ed in particolare del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) esclude, quindi, gli Enti del Terzo Settore dall’adempimento.

Chi sono i soggetti obbligati all’invio?

Sono obbligati alla compilazione e all’invio del modello EAS gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che esercitano solamente attività istituzionali ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

In buona sostanza, tutti gli enti che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’articolo 148 del D.P.R. 917/86 e nell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma del D.P.R. 633/72, sono tenuti a effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, tramite l’invio del modello EAS.

Chi non è tenuto all’invio del modello EAS?

Sono previste apposite esclusioni dall’obbligo di presentazione come ad esempio le associazioni pro-loco, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, le associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, le ONLUS e le cooperative sociali ex Legge n. 381/91.

Quali sono i termini per l’invio della comunicazione?

Il modello EAS, per la trasmissione dei dati, deve essere inviato in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.

Inoltre, il modello deve essere nuovamente presentato quando sono intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati. In questa ipotesi, occorrerà inserire nuovamente tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati e la scadenza per l’invio della comunicazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

I dati comunicati attraverso il modello EAS sono utili al fisco ai fini dell’analisi della persistenza della natura non commerciale e della fruizione dei regimi fiscali agevolati previsti dal legislatore e consentono di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti in modo che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati.

La mancata presentazione del modello EAS comporta per l’ente associativo la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. In buona sostanza, se l’associazione non ha presentato il modello EAS l’incasso delle quote associative o la vendita di beni o servizi, verranno tassate con le modalità ordinarie e l’ente associativo verrà, a tutti gli effetti, considerato un ente commerciale.

È possibile sanare l’omissione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, tramite l’istituto della remissione in bonis e versare la sanzione con modello F24 Elide senza la possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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