Rottamazione quater e decadenza: i vantaggi delle istanze separate

La rottamazione quater consente di definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 cogliendo i benefici dello stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative. Il perfezionamento della definizione avviene con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi o di tutte le rate. Un aspetto su cui soffermarsi attiene alle conseguenze del mancato adempimento e di come non perdere (almeno in parte) i vantaggi della definizione in caso di eventuali future crisi di liquidità.

L’accesso alla rateazione si concretizza nel versamento degli importi dovuti in un’unica soluzione oppure in forma rateale in un massimo di 18 rate, senza possibilità di avvalersi della compensazione, da corrispondersi come segue:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno saldate il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
  • le restanti, tutte di ammontare identico, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Uno dei rischi più evidenti dell’istituto in esame è rappresentato dall’inadempimento nel versamento di una rata, in quanto la rottamazione non produrrebbe i suoi effetti e verrebbe meno il beneficio rappresentato dallo stralcio delle sanzioni e degli interessi. L’unica possibilità per il contribuente di evitare la decadenza è rappresentata dal versamento tardivo, che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi alla scadenza prevista.

La decadenza comporta:

  1. il recupero per intero di sanzioni, interessi di mora e iscritti a ruolo, e aggi di riscossione, tenendo conto delle somme già versate che verranno considerate in acconto;
  2. la ripresa delle misure cautelari.

Tuttavia, si ritiene ammissibile la presentazione di richiesta di rateazione ex art. 19 del DPR 602/1973 sul debito residuo.

Un modo per evitare di perdere del tutto i vantaggi della rottamazione è quello di presentare più domande in relazione alle diverse cartelle o carichi così da privilegiare, in caso di difficoltà finanziarie, alcune cartelle anziché altre in ragione del criterio della convenienza o dell’opportunità.

La strategia da adottare, in presenza di posizioni particolarmente complesse, considerando possibili rischi futuri di scarsa liquidità potrebbe essere quella di:

  1. presentare più domande di adesione in relazione ai singoli carichi in modo da ottenere diversi piani di rateazione con rate più piccole;
  2. in caso di crisi di liquidità, formulare una scelta su quali piani di rateazione portare avanti ai fini del perfezionamento della definizione evitando che la decadenza possa estendersi all’intero carico esattoriale. Un criterio di scelta è rappresentato dalla convenienza, vale a dire privilegiare le rateazioni che presentano un’incidenza maggiore in termini di “risparmio” di sanzioni e interessi rispetto al ruolo emesso.

In definitiva, la presentazione di più domande di definizione consente di ottenere piani di rateazione separati ripartendo il debito complessivo in rate di importi ancora più ridotti e maggiormente gestibili. Tale modalità operativa consente, in caso di difficoltà finanziarie, di scegliere quale rateazione privilegiare senza compromettere completamente l’operazione rottamazione quater che si avrebbe in caso di decadenza dall’intera e unica domanda di rateazione. Tale possibilità risulta confermata dalla stessa Agenzia delle entrate-Riscossione (comunicato stampa del 16 febbraio 2023) che consente al contribuente di presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi generando ciascuna domanda un proprio piano di definizione agevolata.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN