Ulteriormente prorogato al 5 gennaio 2024 il termine per la riqualificazione meccatronica

Con l’art.22 del D.L. 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito in legge n. 14 il 24/2/23, viene prorogato di un ulteriore anno, fino al 5 gennaio 2024, il termine per la regolarizzazione dell’attività di meccatronica prevista dalla legge n. 224/2012.

Tale legge prevede che, con l’accorpamento delle sezioni di meccatronica/motoristica e di elettrauto nella nuova sezione unica denominata meccatronica, gli autoriparatori abilitati per solo una delle due sezioni debbano attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante.

L’abilitazione può essere ottenuta mediante frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti. Il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma; è rivolto esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto per consentire di acquisire le competenze non possedute.

La proroga nasce per consentire di sanare i ritardi nella organizzazione dei corsi regionali di qualificazione e creare le condizioni idonee per l’adeguamento della qualificazione degli autoriparatori.

Si precisa che il superamento del corso di 40 ore consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare anche l’esperienza lavorativa (esercizio dell’attività di autoriparazione, per almeno un anno negli ultimi 5, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore).

In alternativa al corso, è possibile dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, anche attraverso la rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione attualmente posseduta.

Si ricorda inoltre che:

  • il Responsabile tecnico che, al 5 gennaio 2013, aveva già compiuto 55 anni, può continuare ad esercitare l’attività fino al conseguimento dell’età, prevista dalla normativa vigente, per la pensione di vecchiaia;
  • il termine del 5 gennaio 2024 rappresenta anche la scadenza del periodo transitorio, concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte al 5 gennaio 2013, per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.

Chiara Bassutti – Centro Studi CGN