Bilanci, destinazione e distribuzione utile: regole e adempimenti

Nelle società di capitali, ai sensi dell’art. 2433 codice civile, la distribuzione degli utili ai soci deve essere deliberata dall’assemblea che approva il bilancio d’esercizio. Oltre alla distribuzione dell’utile dell’esercizio, è possibile ripartire tra i soci anche gli utili di precedenti esercizi riportati a nuovo nonché le riserve di utili disponibili.

La distribuzione degli utili è uno dei possibili esiti della destinazione del risultato economico che deve essere destinato secondo le seguenti regole e limitazioni:

  • a copertura delle perdite conseguite precedentemente;
  • a riserva legale (art. 2430 c.c.), in misura pari al 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto (20%) del capitale sociale;
  • a riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso;
  • a riserva facoltativa, nel caso la limitazione alla distribuzione degli utili sia prevista in sede di assemblea;
  • a possibili altre riserve stabilite dalla legge o contenute nello statuto.

Una limitazione nella distribuzione degli utili è prevista dal diritto contabile in caso di sussistenza nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili.

L’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi n. 18/E/2013, ha avuto modo di precisare che:

  • il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili di esercizio è soggetto a registrazione in termine fisso;
  • i verbali di approvazione del bilancio scontano l’imposta di registro secondo le indicazioni di cui alla lett. d) dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/8653, in quanto configurano assegnazioni, atteso che tale norma comprende tutte le assegnazioni ai soci, sia effettuate durante lo svolgimento dell’attività che alla sua liquidazione.

Una volta approvato il bilancio che prevede la distribuzione degli utili ai soci, si rende necessario osservare i seguenti adempimenti:

  • riportare il verbale di distribuzione degli utili nel libro dei verbali di assemblea oppure delle decisioni dei soci;
  • predisporre 2 copie del verbale, firmate in originale e applicare una marca da bollo di 16,00 euro ogni quattro facciate o 100 righi. In alternativa è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite F24, codice tributo 1552, indicando nella sezione anno di riferimento quello di formazione dell’atto;
  • effettuare il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro tramite modello F24, mediante codice tributo 1550, oppure modello F23, utilizzando il codice tributo 109T, causale RP, anno di riferimento relativo alla formazione dell’atto;
  • entro 30 giorni, termine riformato dal cd. decreto semplificazioni – art. 14, D.L. 73/2022 – in quanto precedentemente erano 20 giorni, dalla data di approvazione del bilancio che delibera anche la distribuzione degli utili, il verbale dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
  • entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, la delibera che prevede anche la distribuzione degli utili dovrà essere depositata presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente, insieme ai documenti che compongono il bilancio;
  • nella pratica di deposito del bilancio, le istruzioni delle Camere di Commercio prevedono la dimostrazione dell’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. A tal fine, è necessario allegare la copia scansionata del verbale recante il timbro di registrazione dell’Agenzia delle Entrate oppure la copia informatica del verbale con la seguente dicitura “Registrazione effettuata presso l’ufficio delle Entrate di …….. in data ………. al numero……” (in subordine “in corso di registrazione” se il numero non è stato ancora assegnato).

Tali regole non mutano se la società che distribuisce gli utili è una società in cui è stata fatta l’opzione per la trasparenza ex art. 115 del TUIR. L’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 trova applicazione per tutte le “società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Si ritiene che l’opzione per la trasparenza non sia in grado di incidere sull’obbligo di registrazione e tassazione del verbale di approvazione del bilancio e distribuzione dell’utile. Nella stessa norma in commento non si rileva alcun riferimento alle modalità di tassazione diretta della società che distribuisca gli utili. Se ne deve dedurre che la scelta della trasparenza ex art. 115 TUIR non esplica effetti circa l’obbligo di registrazione con versamento dell’imposta di registro del verbale di approvazione del bilancio.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

Articolo originale pubblicato il 24/04/2023 ed aggiornato in data 17/04/2024