Modello IVA TR 2023: prima scadenza il 2 maggio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del modello IVA TR unitamente alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello deve essere utilizzato per richiedere i rimborsi oppure per utilizzare in compensazione il credito IVA che si forma nei trimestri dell’anno in corso con la finalità di andare incontro alle esigenze finanziarie dei contribuenti. Il nuovo modello è stato aggiornato con provvedimento del 14 marzo 2023 ed è utilizzabile dal 1° aprile 2023, tenendo presente che il modello precedente potrà essere utilizzato fino al 2 maggio.

Per l’anno 2023, il Modello IVA TR da utilizzare per richiedere il rimborso o per compensare il credito deve essere presentato secondo il seguente calendario:

  • dal 1° aprile al 2 maggio (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è giorno festivo), con riferimento al primo trimestre;
  • dal 1° al 31 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
  • dal 1° al 31 ottobre, con riferimento al terzo trimestre.

La richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione relativa al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione IVA annuale, ovvero entro il 30 aprile del 2024.

Le novità più significative sono rintracciabili nei quadri TA (operazioni attive) e TB (operazioni passive) dove sono state aggiornate le percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini vivi a causa della mancata conferma delle precedenti aliquote.

La sezione I del modello TR evidenzia i presupposti che legittimano la presentazione delle istanze facendo riferimento alle seguenti fattispecie di cui all’art. 30, DPR 633/1972:

  • Rigo TD1 – Aliquota media (art. 30, comma 3, lett. a): Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%;
  • Rigo TD2 – Operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lett. b): quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • Rigo TD3 – Beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lett. c): è l’ipotesi che riguarda gli acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
  • Rigo TD4 – Soggetti non residenti (art. 30, comma 3, lett. e): si riferisce ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato;
  • Rigo TD5 – Operazioni non soggette (art. 30, comma 3, lett. d): effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

Restano confermate le disposizioni relative alla compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale che potrà avvenire tenendo presenti le seguenti modalità e istruzioni:

  • la compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale è possibile in seguito alla presentazione del modello IVA TR, in presenza di un credito IVA di importo inferiore o pari a 5.000 euro;
  • la compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale è possibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello IVA TR, in presenza di un credito IVA di importo superiore a 5.000 euro;
  • per i casi precedenti, la soglia di 5.000 euro deve essere determinata prendendo in considerazione tutti i crediti IVA trimestrali relativi a ciascuno anno con esclusione del credito scaturente dalla dichiarazione annuale che è da considerarsi autonomo rispetto a quelli emergenti dai modelli TR;
  • l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro annui che diventano 000 euro per le start up innovative comporta l’obbligo del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo
  • è necessario utilizzare i canali Entratel/Fisconline per le compensazioni dei crediti trimestrali da effettuare tramite modello F24.

Il capitolo dei rimborsi IVA infrannuali in combinazione con le garanzie da prestare osserva le seguenti regole:

  • fino all’ammontare del credito IVA infrannuale di 000 euro non è richiesta alcuna garanzia;
  • per i crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro, è possibile ottenere il rimborso senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

L’obbligo di prestare idonea garanzia scatta per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro in presenza delle seguenti situazioni di rischio:

  • svolgimento di attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese start up innovative di cui all’articolo 25 D.L. 179/2012;
  • notifica nei due anni precedenti la richiesta di rimborso di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
  • presentazione di istanze prive del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o mancata presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Per completezza, è il caso di tener presente il regime premiale per i contribuenti virtuosi che sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi esposti in sede di dichiarazione ovvero durante l’anno in presenza di un punteggio ISA (8 per il 2021 oppure 8,5 mediante la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN