Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E

Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi rispetto alle circolari n. 1/E del 13 gennaio e n. 2/E del 27 gennaio scorso sulla cosiddetta tregua fiscale. Lo schema adottato dall’Agenzia è quello di fornire una risposta ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei dottori commercialisti. Nell’articolo di oggi, facciamo una sintesi in stile FAQ dei quesiti ritenuti più interessanti che possono tornare utili alla generalità dei lettori.

In ordine alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (sanzioni al 3 per cento), con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare per le rate in scadenza in corso?

Come già chiarito anche con la circolare 1/E del 2023, le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato. Per determinare l’imposta residua alla data del 1° gennaio 2023, su cui rideterminare le sanzioni al 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti ricalcolati con la definizione agevolata delle sanzioni, si può incorrere nella decadenza dell’agevolazione, così come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità?

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/73 (tardività non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10 mila; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

L’applicazione della definizione agevolata degli avvisi bonari vale anche per le rateazioni in corso ma già decadute?

No. Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento agli avvisi bonari per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. In buona sostanza la definizione agevolata NON “resuscita” le rateazione decadute!

Con riferimento al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), è possibile avvalersi dell’istituto per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600/73?

La circolare 2/E del 2023 aveva già chiarito che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72. Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni ravvedibili non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/73. Le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600/73 non ostano al ravvedimento speciale, purché non siano già state contestate.

Nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi 179 a 185 della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione notificati entro la data del 31 marzo 2023 è possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997 (anche dopo il 31 marzo 2023)?

 Il presupposto per l’adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. Con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro tale data, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Per la lettura integrale di tutte le risposte si rimanda al seguente link sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com