Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio

Tra le misure previdenziali più rilevanti introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, è da ricomprendervi “Quota 103”, quale nuova misura transitoria di flessibilità in uscita, che consente di accedere al pensionamento con almeno 62 anni di età e 41 di contribuzione.

Sebbene tale nuova misura ricalchi l’architettura giuridica generale delle precedenti “Quota 100” e “Quota 102” (in ordine, ad esempio, alla sperimentalità, alla incumulabilità con i redditi da lavoro, ecc.), da queste ne differisce per la contestuale introduzione di due disincentivi al suo utilizzo:

  • il tetto di importo massimo del trattamento percepibile, pari a circa 2.820 euro lordi mensili;
  • la possibilità, per i lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso a “Quota 103”, di non accedere al pensionamento ma dicontinuare a lavorare, con conseguente possibilità di far confluire la propria quota di contribuzione IVS in busta paga anziché all’INPS (“Incentivo al trattenimento in servizio”).

In merito all’incentivo al trattenimento in servizio, la Legge di Bilancio 2023 prevede che i lavoratori dipendenti, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, “che abbiano maturato i requisiti minimi (…) per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico (…)”.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.

Le modalità attuative di tale misura sono state demandate dal legislatore, con il successivo comma 286, ad un apposito decreto interministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110/2023 (Decreto 21 marzo 2023).

Nei due articoli che compongono l’atteso Decreto, è previsto che l’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore, e che tali somme sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Inoltre, la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni attualmente) o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

La facoltà del posticipo del pensionamento:

  • è concessa per tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi rispetto al momento della maturazione dei requisiti per Quota 103;
  • può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  • è revocabile da parte dell’interessato. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

Il Decreto in commento prevede, inoltre, che la componente contributiva oggetto di incentivo continua ad essere riconosciuta ai fini del computo della relativa prestazione pensionistica.

Dal punto di vista procedimentale, il Decreto attuativo prevede che “Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne dà comunicazione all’INPS”. La formulazione letterale dell’inciso appare estremamente generica, e pertanto non è possibile allo stato attuale ipotizzare, in concreto, attraverso quale modalità l’interessato potrà esprimere la volontà di usufruire dell’incentivo.

A seguito di tale comunicazione, l’INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

Acquisita la certificazione da parte dell’INPS, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore e l’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro, utilizzando le medesime modalità sopra descritte.

Appare evidente come, dal punto di vista applicativo e interpretativo, sia necessario attendere più dettagliate indicazioni da parte dell’INPS, come peraltro stabilito dal Decreto Interministeriale medesimo.

È tuttavia possibile affermare, sin da subito, come la scelta di esercitare la facoltà del trattenimento in servizio debba essere attentamente ponderata, anche alla luce dell’elevato tasso di inflazione in essere e di quanto, invece, quella quota di contribuzione potrebbe di converso accrescere l’importo della futura pensione dell’interessato. Data la delicatezza della scelta, è pertanto opportuno farsi assistere da esperti del settore, come Enti di patronato e consulenti.

Antonio Licchetta – Responsabile Politiche sociali e Previdenza CNA Nazionale