Immobili: il Friuli Venezia Giulia parte con l’ILIA

Con la Legge Regionale 17 del 14 novembre 2022 la regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha sostituito l’imposta municipale unica (IMU) per gli immobili siti in regione.

Come indicato nell’art. 18 l’importo dovuto per l’acconto 2023 sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022.

Già dall’acconto sarà necessario utilizzare i nuovi codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023.

Qui di seguito l’elenco dei nuovi codici:

  • 5900, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze”;
  • 5901, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata”;
  • 5903, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale”;
  • 5904, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per i terreni”;
  • 5905, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili”;
  • 5906, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale ‘D’ e strumentali all’attività economica”;
  • 5907, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e non strumentali all’attività economica”;
  • 5908, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel Gruppo catastale ‘D’;
  • 5909, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili”;
  • 5910, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento;
  • 5911, denominato “ILIA – Imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento”.

L’Agenzia ha inoltre precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’Imposta dovuta e che in sede di compilazione del modello F24 i codici tributi dovranno essere esposti nella Sezione “IMU e altri Tributi locali”.

Una grande novità apportata dalla normativa ILIA è l’introduzione di un’apposita categoria per i fabbricati strumentali all’attività economica.

Come indicato all’art. 3 della Legge Regionale 17, con questa categoria si intendono i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte e della professione o dell’impresa commerciale. Nella Circolare 1/2023 emanata dalla regione FVG viene evidenziato che la definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura. Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice classificazione catastale del fabbricato quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa. Viene poi precisato che gli immobili rientranti in questa fattispecie saranno tenuti a presentare la dichiarazione di strumentalità al comune in cui sono ubicati.

Per il solo anno 2023, per facilitare i comuni nel primo anno di entrata in vigore del tributo, vengono considerati strumentali all’attività economica, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla dichiarazione di strumentalità, gli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A10
  • A11
  • gruppo B
  • C1
  • C3
  • C5
  • gruppo D.

Rimane ferma la possibilità, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di cui all’articolo 3 della menzionata legge regionale, di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

In conclusione di questo articolo si ricorda che, come per l’IMU, anche per l’ILIA, il termine di versamento dell’acconto è previsto per il 16 giugno e per i pagamenti che avverranno dopo tale data sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Debora Dal Molin – Centro Studi CGN