IMU 2023: ecco i casi in cui non è previsto il pagamento

Il 16 giugno 2023 milioni di contribuenti saranno chiamati al versamento della prima rata dell’IMU 2023. Tuttavia non tutti sono tenuti al pagamento, ci sono infatti dei casi in cui l’imposta non è dovuta.

Tra le oramai “storiche esenzioni”, non si può non menzionare quella che riguarda i terreni agricoli. In base all’art. 1, co. 758 della Legge n. 160/2019 sono esenti da IMU i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola), comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della legge n. 448/2001);
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina.

Ma non solo, in base all’art. 1, co. 759 della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) sono esenti dall’imposta:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali (di cui all’articolo 5-bis del Dpr n- 601/73);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).

Oltre alle vecchie esenzioni di cui sopra, si annoverano altre nuove tipologie di esenzioni:

  • l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce). Già operativa dal 2022, permette alle imprese di evitare il pagamento dell’imposta finché permane tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
  • l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente. Introdotta dall’art.1, co. 81 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022), dal 2023 esenta i proprietari di immobili occupati abusivamente dal pagamento dell’IMU, a patto che sugli immobili “non utilizzabili né disponibili” per i quali si richiede l’esenzione sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o sia iniziato il processo penale;
  • l’esenzione per gli immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei. Dal 2023, tali immobili rientrano nella disposizione generale prevista dalla lettera g) del comma 759 della Legge 160/2016 che prevede l’esonero IMU “per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”.

Infine, ma non ultime per ordine di importanza, quelle che potremmo definire esenzione temporanee. Non dovranno eseguire alcun pagamento IMU i proprietari dei fabbricati ubicati:

  • nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 2017 (esenzione valida fino al 31 dicembre 2023);
  • nei comuni dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 (esenzione valida fino al 31 dicembre 2023);
  • nei comuni dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 (esenzione valida fino al 31 dicembre 2023);
  • nei comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. A patto che si tratti di “fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente”, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN