ISEE Università: nucleo familiare e autonomia dello studente

Per accedere alle agevolazioni di tipo universitario, come ad esempio la riduzione delle tasse universitarie, la richiesta di borse di studio piuttosto che dell’alloggio nelle varie residenze universitarie, è necessario presentare una tipologia di ISEE specifico: l’ISEE Università. Di seguito analizziamo questa tipologia di ISEE e la sua composizione.

L’ISEE Università pone il focus sul singolo studente universitario individuando la situazione familiare (presenza o meno dei genitori nel nucleo familiare) e l’autonomia dello stesso.

Tutte le informazioni vengono raccolte in un quadro specifico, il quadro C, il quale si suddivide in tre sezioni:

  1. la prima individua il soggetto beneficiario dell’agevolazione che si sta richiedendo;
  2. la seconda individua la presenza o meno dei genitori nel nucleo familiare;
  3. la terza individua l’autonomia dello studente.

Innanzitutto, ai fini di una corretta compilazione del modello, è necessario stabilire il nucleo familiare e successivamente porre attenzione alle condizioni di autonomia dello studente.

Il DPCM n. 159/2013 detta le regole per la composizione del nucleo e per quanto riguarda i figli maggiorenni stabilisce quanto riportato di seguito:

  • se il figlio risiede con uno o entrambi i genitori fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
  • se il figlio non risiede con i genitori allora, solo nella casistica in cui il figlio abbia meno di 26 anni, sia a carico fiscale degli stessi, non sia coniugato e non abbia figli propri farà ancora parte del nucleo familiare dei genitori; in caso contrario farà nucleo a sé.

Ricordiamo che un figlio maggiorenne è considerato a carico IRPEF dei genitori quando i redditi da esso percepiti non sono superiori alla soglia di 2.840,51 euro, come previsto dal D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2 o 4.000 euro nel caso in cui il figlio abbia un’età inferiore ai ventiquattro anni, come previsto, successivamente, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nell’ISEE Università è necessario considerare il reddito percepito nei due anni precedenti la presentazione della DSU.

Dopo aver analizzato ed individuato il nucleo familiare, nella casistica in cui lo studente risulti non appartenere al nucleo dei genitori, è necessario ai fini dell’ISEE Università indagare sull’autonomia dello studente.

Per essere considerato autonomo ai fini universitari uno studente deve possedere contemporaneamente le condizioni di seguito riportate:

  • deve risiedere fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
  • avere un’adeguata capacità di reddito ossia aver prodotto redditi da lavoro dipendente e assimilati fiscalmente dichiarati pari o superiori a 9.000 euro nei due anni precedenti la presentazione della DSU. In generale, i redditi devono essere del singolo studente; ciò nonostante, nella casistica in cui lo stesso sia coniugato o in regime di “convivenza di fatto” regolarmente registrata in Comune, allora la soglia sopra citata tiene conto anche dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente.

Se manca anche solo una delle condizioni suddette, allora lo studente non può essere considerato autonomo ai fini universitari e pertanto nell’ISEE Università devono essere inclusi anche i redditi e il patrimonio dei genitori, anche se essi non sono presenti nel nucleo familiare dello studente.

Marica Isola – Centro Studi CGN