Proroga versamenti: la nota del MEF

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la nota-stampa n. 98 del 14 giugno 2023, ha comunicato che con una prossima disposizione normativa verranno prorogati, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.

Le nuove scadenze per i versamenti sono:

  • 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF pari a 5.164.569,00 euro.

È possibile applicare la proroga anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario (ex art. 1 commi. 54 – 89 della L. n. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27 comma. 1 del DL 98/2011 – c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Per tali soggetti, resta, altresì, fermo il termine al 31 luglio 2023 per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% derivandone che tale maggiorazione verrà applicata per il periodo dal 21 luglio 2023 al 31 luglio 2023.

In conformità alle scelte del passato, sono ammessi alla proroga i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Si tratta di un’ampia platea composta da soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato), soci di società di capitali “trasparenti”.

La proroga al 20 luglio 2023 riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30 giugno 2023: Irpef, Ires, Irap, addizionali regionali e comunali Irpef, cedolare secca, imposta sostituiva forfettari e regime di vantaggio, tassa etica, altre imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain in regime di dichiarazione e addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, imposte patrimoniali IVIE e/o IVAFE.

La nota si riferisce anche alle dichiarazione IVA conseguendone la proroga dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2022 derivante le seguenti ipotesi:

  • nel caso in cui il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023;
  • se il versamento del saldo IVA 2022 viene ulteriormente differito al 31 luglio 2023, l’ulteriore maggio-razione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023.

Anche i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF. Ne consegue per i soggetti obbligati la possibilità di beneficiare della proroga al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4% per i versamenti del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023.

Il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, per assorbimento, anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20 luglio 2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, ricorrendone le condizioni.

Sono, invece, esclusi dalla proroga:

  • i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330);
  • i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2023 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto quali le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2022 dopo il 31 maggio 2023 oppure i soggetti Ires “non solari” che osservano, per esempio, il periodo d’imposta con esercizio 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN