Verifiche fiscali nello studio del commercialista anche in sua assenza

Nell’attuale panorama fiscale italiano, sempre in continua evoluzione, è essenziale che gli studi professionali che si occupano di consulenza fiscale e del lavoro, siano sempre preparati per affrontare le verifiche fiscali e le ispezioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Le attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, INPS, Guardia di Finanza) sono finalizzate a garantire il rispetto delle norme fiscali e a verificare la correttezza delle dichiarazioni e degli adempimenti fiscali e previdenziali dei contribuenti.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai contribuenti, possono essere programmate o inaspettate, ma indipendentemente dalla loro natura, è importante comprendere l’importanza di una loro corretta gestione da parte dei professionisti che assistono i contribuenti.

Una preparazione accurata e una solida base di conoscenza delle normative fiscali e di come dovrebbero svolgersi gli accessi e le verifiche fiscali da parte degli organi di controllo, sono fondamentali per non farsi trovare impreparati quando ciò accade.

Recentemente, con l’ordinanza n. 9515 del 6 aprile 2023 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di accessi, ispezioni e verifiche ai fini tributari presso lo studio del professionista.

“In tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti in materia di IVA e di imposte dirette, l’articolo 52, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 e l’articolo 33, comma 1 del D.P.R. n. 600/73, secondo cui in ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, disciplinano la fattispecie in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quelle in cui egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale”.

Questo è quanto si legge nel testo della suddetta ordinanza, nell’ambito di un giudizio promosso da un contribuente per impugnare un avviso di rettifica, emesso in ragione dell’accesso eseguito dall’Amministrazione Finanziaria (in particolare dal corpo della Guardia di Finanza) presso lo studio commercialista incaricato della tenuta delle scritture contabili del contribuente.

L’accesso allo studio professionale era stato giudicato illegittimo dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto la documentazione contabile richiesta in sede di verifica era stata messa a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria da parte di un addetto del professionista e non alla presenza del professionista che al momento della verifica si trovava fuori sede.

Per la Corte di Cassazione, invece, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, la presenza del titolare dello studio è necessaria solo laddove sia egli stesso ad essere oggetto delle indagini e non anche nel caso in cui il professionista sia solo il depositario delle scritture contabili del contribuente, ossia il soggetto sottoposto a controllo fiscale.

Per i giudici della Corte di Cassazione, la ratio della norma consiste nel garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni dei soggetti terzi rispetto al professionista destinatario della verifica fiscale.

La presenza del professionista in caso di accesso nello studio professionale da parte dell’Amministrazione Finanziaria è volta a garantire la riservatezza delle notizie e dei documenti che possono assumere rilevanza di segreto professionale.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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