Assegno di inclusione: cos’è, chi sono i beneficiari e quali requisiti devono possedere

L’Assegno di inclusione è la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale introdotta dal Decreto Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. Di seguito chiariamo chi saranno i beneficiari e quali requisiti dovranno possedere per richiedere il beneficio

L’obiettivo di questa misura, come cita l’articolo 1 del Decreto Legge di cui sopra, è il contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Beneficiari

L’Assegno di inclusione può essere richiesto da un componente del nucleo familiare.

Il nucleo, per poter richiedere tale misura, deve avere al suo interno componenti:

  • con disabilità, come definita dal DPCM n. 159/2013;
  • minorenni;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La determinazione del nucleo familiare è definita ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013 a cui si aggiungono le seguenti disposizioni:

  • i coniugi, anche a seguito di separazione o divorzio, che risiedono nella stessa abitazione, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
  • i componenti, già facenti parte di un nucleo familiare ai fini ISEE o ai fini anagrafici, anche a seguito di variazioni anagrafiche, se risiedono nella stessa abitazione continuano a far parte dello stesso nucleo;
  • NOVITÀ i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’ISEE.

Requisiti

I requisiti che devono essere presenti all’atto della domanda e per tutta la durata del beneficio sono di diversa natura, infatti sussistono:

  • requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno;
  • requisiti reddituali e patrimoniali;
  • requisiti inerenti al godimento di beni durevoli;
  • requisiti soggettivi.

Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno

Il richiedente dell’Assegno di inclusione, come previsto dal Decreto Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, all’articolo 2, comma 2, lettera a, deve cumulativamente essere:

  • cittadino dell’UE o suo familiare, deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza in Italia viene esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel calcolo della scala di equivalenza, la quale verrà analizzata in seguito.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Al fine di percepire il beneficio, il nucleo familiare deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un ISEE ordinario o minorenni (nella sola casistica in cui nel nucleo siano presenti soggetti minorenni), in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
  • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare. Tale soglia è incrementata a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da tutti soggetti con età pari o superiore a 67 e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficiente;
  • un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore a 30.000 euro. Inoltre, il valore della casa di abitazione non deve superare 150.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuto di:
    • 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro;
    • 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo;
    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
    • 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

La scala di equivalenza considerata per il calcolo del requisito reddituale appena analizzato è differente rispetto a quella utilizzata per l’ISEE ed è pari a 1 se il nucleo è composto da un componente ed è incrementata di:

  • 0,50 per ogni altro componente in condizione di disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 5 del Decreto Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023;
  • 0,30 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • 0,15 per ciascun minore di età, fino al secondo;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore di età, oltre il secondo;

per un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente incrementato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Nel calcolo della scala di equivalenza devono essere esclusi:

  • i componenti che risiedono per tutto il periodo del beneficio in strutture a totale carico pubblico;
  • i componenti che interrompono la residenza in Italia, limitatamente al periodo di interruzione. Come specificato nell’articolo 2, comma 10, la residenza nel territorio italiano risulta interrotta se il soggetto risulta assente per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi ovvero per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco dei 18 mesi. Non costituiscono motivo di esclusione le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Requisiti inerenti al godimento di beni durevoli

Con riferimento al godimento di beni durevoli, tutti i componenti del nucleo familiare devono congiuntamente non essere intestatari a qualunque titolo o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta di Assegno di inclusione. Sono esclusi solo gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Requisiti soggettivi

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, il richiedente:

  • non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o dottate ai sensi dell’art. 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Non hanno diritto, inoltre, all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, escluse quelle per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Marica Isola – Centro Studi CGN