Dopo il Reddito di cittadinanza: Assegno di inclusione e Supporto per formazione e lavoro

Le misure restrittive preannunciate dalla Legge di Bilancio 2023, che avrebbero portato a partire dal 1° gennaio 2024 all’abrogazione di Reddito e Pensione di cittadinanza, sono state introdotte dal Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Il testo normativo, negli articoli da 1 a 13, tratteggia i nuovi strumenti di inclusione sociale e lavorativa che, progressivamente, entreranno nel nostro ordinamento: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

Pertanto, Reddito e Pensione di cittadinanza (d’ora in poi, anche RdC e PdC), in molti casi cesseranno di essere erogati già a partire dal 1° settembre 2023 e sostituiti dalla medesima data, dal Supporto per la formazione e il lavoro. In casi residuali, tuttavia, RdC e PdC potranno continuare ad essere erogati a particolari nuclei familiari, ma comunque solo fino al 31 dicembre prossimo, perché dal 1° gennaio 2024 essi saranno completamente espunti dall’ordinamento.

Dal 1° gennaio 2024 debutterà invece l’altra misura di contrasto alla povertà e politica attiva: l’Assegno di inclusione, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.

È opportuno subito precisare che entrambe le nuove misure ricalcano, e a tratti fedelmente, l’impianto e i requisiti richiesti dal Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento:

  1. ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
  2. alla condizione economica e ISEE;
  3. al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita;
  4. alla mancata sottoposizione a misure cautelari o di prevenzione, oltre a sentenze definitive di condanna.

Altro tratto comune rispetto ai precedenti RdC e PdC consiste nel reiterato (e di dubbia efficacia) tentativo di coniugare, nella medesima misura, contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro. Inoltre, anche per le nuove misure, è previsto un particolare iter di iscrizione presso piattaforme e banche dati comuni al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ma andiamo con ordine. Per i nuclei familiari fruitori di Reddito di cittadinanza, con componenti tutti di età compresa tra 18 e 59 anni di età (i cosiddetti “occupabili” e perciò, secondo il legislatore, meno bisognosi di significative tutele), dal 1° settembre 2023 il RdC lascerà il posto al nuovo Supporto per la formazione e il lavoro.

Si tratta di una misura dedicata a coloro i quali siano a rischio di esclusione sociale e lavorativa, ed è diretta all’attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

La Legge prevede che la partecipazione alle attività previste per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso, per l’interessato, a un “beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità”.

Dal tenore letterale della norma, sembra si possa affermare che al termine delle dodici mensilità, laddove l’interessato non abbia trovato una occupazione, non sia più possibile richiedere un ulteriore Supporto per la formazione e il lavoro.

I nuclei familiari al cui interno sia alternativamente presente un componente:

  • disabile;
  • minore;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione,

potranno continuare a beneficiare del RdC fino a dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024, ricorrendone i requisiti di legge, beneficiare del nuovo Assegno di inclusione.

A differenza del Supporto per la formazione e il lavoro, l’Assegno di inclusione, di importo variabile e verosimilmente più consistente (comunque mai inferiore a 480 euro annui) è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Anche tale previsione vale a confermare la forte similitudine tra il vecchio RdC e il nuovo Assegno di inclusione.

Al momento in cui si scrive, non si dispone ancora delle necessarie indicazioni operative relative alle misure in discorso. Si può tuttavia agevolmente presagire che le complesse modalità di iscrizione nelle relative piattaforme informatiche e l’articolato procedimento per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, costituiranno il vero banco di prova da superare.

Antonio Licchetta – Responsabile Politiche sociali e Previdenza CNA Nazionale