Reddito di Cittadinanza: attivo fino al 31 dicembre 2023

L’Assegno di Inclusione, previsto dal DL n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, partirà dal 1° gennaio 2024, ma fino ad allora i nuclei familiari denominati come non occupabili, che rientrano tra i potenziali destinatari della misura prevista per il 2024, continueranno a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Il limite dunque dei sette mesi, relativi alle mensilità Reddito di Cittadinanza, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, alla luce delle nuove disposizioni presenti nel decreto lavoro sopracitato, viene meno per i nuclei familiari al cui interno siano presenti almeno:

  1. un componente con disabilità come definita dal DPCM n. 159/2013;
  2. un minorenne;
  3. una persona con almeno 60 anni di età.

Un diverso scenario si manifesta invece per i cosiddetti soggetti occupabili. Si classificano come soggetti occupabili i nuclei familiari composti da persone tra i 18 e 59 anni, single o in coppia, in condizioni di povertà assoluta e con un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 €.

Questi nuclei saranno esclusi dalla possibilità di richiedere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione e, a partire dal 1° settembre 2023, avranno accesso alla nuova misura “Supporto per la formazione ed il lavoro”.

La durata del Reddito di Cittadinanza per questi soggetti sarà di massimo sette mesi e non potranno rinnovare la richiesta di tale beneficio.

Facciamo alcuni esempi:

  • nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo, con presenza di soggetti non occupabili e quindi esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura, abbia percepito il Reddito di Cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023;
  • nel caso in cui il nucleo, con presenza di soggetti occupabili a cui quindi si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura, abbia percepito fino al 31 dicembre 2022 due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda;
  • qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di Cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità. La domanda potrà essere ripresentata dopo un mese di sospensione e verrà riconosciuta per sole tre mensilità;
  • qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di Cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso venisse ripresa a seguito dell’esito positivo delle verifiche, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.

Alla luce di quanto esposto:

  1. Per i soggetti occupabili, quindi soggetti tra 18 e 59 anni che non abbiano patologie invalidanti al lavoro e che non abbiano nel nucleo familiare:
    • disabili
    • minori
    • persone a carico con almeno 60 anni

la durata massima è di sette mesi e non potranno rinnovare il beneficio;

  1. per i soggetti non occupabili il sussidio verrà erogato fino alla fine dell’anno 2023.

Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico: cosa cambia

Alla luce di quanto detto sopra, ne consegue che i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza e aventi diritto alla prestazione dell’Assegno Unico, dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di Cittadinanza, dovranno ripresentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno e la stessa dovrà essere inviata entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di Cittadinanza.

La stessa procedura dovrà essere seguita anche dai nuclei familiari ai quali non si applica il limite delle sette mensilità.

Inoltre, la domanda AUU si dovrà presentare anche in caso di sospensione del Reddito di Cittadinanza come indicato dall’art.13 comma 5 del DL n.48/2023.

Barbara Ariola – Centro Studi CGN