Rottamazione quater: no ai versamenti con compensazione

Il perfezionamento della definizione agevolata denominata “rottamazione quater” non contempla alcuna possibilità di avvalersi di forme di compensazione. Gli importi che emergono dalla definizione dovranno essere versati secondo le modalità previste che escludono la possibilità di utilizzare i crediti IVA o i crediti “commerciali” vantati dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Nella risposta n. 372 del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate approfondisce le modalità di pagamento della definizione riprendendo il comma 232 dove si prevede che «Il  pagamento delle somme di cui al  comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, […] con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».

Si stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
  2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Stando all’evidenza normativa, ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le citate modalità, che non contemplano il versamento con compensazione tramite modello F24 (ex art. D.Lgs. 241/1997). Allo stesso tempo, si conviene sul fatto che la norma non formula alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In quest’ultimo caso, si tratta della complessa disciplina introdotta dall’art.12, comma 7­bis, D.L. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 la cui disciplina è stata estesa di anno in anno e poi resa permanente dall’articolo 20­ter, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022 con una norma collocata direttamente all’art. 28-quater del DPR 602/1973.

Secondo i tecnici del fisco, per le somme dovute in seguito alla rottamazione quater, dovendosi escludere qualsiasi compensazione, l’Agente della Riscossione, entro il 30 settembre 2023, comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Questa comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’Agente della Riscossione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN