Commercianti: obbligo di esporre i prezzi al pubblico

I commercianti hanno l’obbligo di esporre i prezzi di vendita al pubblico. Qual è la normativa che sancisce l’obbligo? Come deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico? E quali sono i diritti dei consumatori?

Nell’ambito del commercio, dove l’arte dell’acquisto e della vendita si intreccia con l’abilità di cogliere le opportunità, c’è un elemento chiave che collega acquirente e venditore: la trasparenza dei prezzi dei prodotti.

Qualunque consumatore che abbia mai attraversato la soglia di un negozio o sfogliato le pagine di un qualunque catalogo o volantino sa quanto sia importante avere accesso immediato a informazioni chiare e comprensibili sui prezzi dei prodotti o dei servizi oggetto di acquisto.

Ma quanto è fondamentale per i commercianti rispettare l’obbligo di esporre i prezzi al pubblico? E quando ciò non accade?

Può accadere infatti che un consumatore entri in un esercizio di vendita al pubblico e non veda esposto il prezzo di un prodotto in vendita o il prezzo esposto è differente da quello richiesto all’atto del pagamento.

Che sia per errore o per dimenticanza, tale circostanza può accadere ovunque: nei negozi di elettronica, nei supermercati, nei locali o in aree aperte al pubblico dedite alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, tavole fredde) o in altri esercizi al dettaglio.

La legge è chiara a riguardo. Il D.Lgs. n. 114/1998 dice che il prezzo di un prodotto deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile. Su qualsiasi prodotto esposto per la vendita, sia nei locali interni, sia nelle vetrine esterne o nelle immediate adiacenze dell’esercizio, deve essere indicato in “modo chiaro e ben leggibile” il prezzo di vendita al pubblico attraverso l’uso di un cartellino o con modalità idonee allo scopo.

Nel caso poi di vendita di prodotti di generi alimentari, vige l’obbligo di esposizione del cartellino con l’indicazione sia del prezzo unitario che del prezzo per unità di misura (chilogrammi, ettogrammi, etc) in modo da semplificare il confronto tra i prezzi di prodotti analoghi.

Ciò vale per ogni prodotto esposto in vendita da un esercizio commerciale e significa che il prezzo esposto deve essere quello finale, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta, come da direttiva 98/6/UE recepita dal Codice del Consumo D. Lgs 206/2005.

Conoscere il contenuto delle norme che regolano l’esposizione dei prezzi non è un dovere solo per i commercianti, ma anche un’opportunità per i consumatori, i quali, in caso di pratiche scorrette, potranno pretendere di pagare il minor prezzo rispetto a quello dovuto o in casi più gravi segnalare la vicenda alle autorità preposte.

Se all’atto del pagamento viene richiesto al consumatore un prezzo che differisce da quello esposto, il consumatore può pretendere il pagamento del prezzo esposto e non di quello richiesto. Ovvio che in caso di un chiaro errore materiale (ad esempio il prezzo esposto è palesemente inadeguato per il tipo di prodotto) il venditore è legittimato a non vendere il prodotto in questione al prezzo indicato nel cartellino.

Se il consumatore si trova a pagare un conto superiore alle aspettative perché il prezzo del prodotto non era esposto e non era quindi in grado di sapere quanto avrebbe pagato, può segnalare l’abuso all’autorità competente.

Gli esercenti e i commercianti che non rispettano gli obblighi di esposizione dei prezzi al pubblico possono andare incontro a sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità della violazione commessa (multe fino a 3 mila euro o in casi più gravi anche la chiusura dell’esercizio da 1 a 30 giorni), oltre a danni d’immagine e reclami.

L’accertamento delle multe e l’irrogazione delle sanzioni competono alle autorità locali preposte alla sorveglianza (polizia municipale) o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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