Entro il prossimo 31 ottobre la scadenza per l’invio del modello 770/23

Pochi giorni ancora per l’invio del modello 770/23. Il prossimo 31 ottobre 2023 scade infatti il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/23 relativo al periodo d’imposta 2022.

Il modello 770/23 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sono tenuti a presentare il modello, i soggetti che nel periodo d’imposta 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazione in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte.

Quest’anno, la presentazione del Modello 770/23 per il periodo d’imposta 2022 prevede alcune novità:

  • nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti sospesi nel 2022 da riportare nei quadri ST e SV;
  • nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi nel Quadro SO del modello 770/23;
  • compilazione del Quadro SI da parte di società e enti commerciali soggetti a IRES (SPA, SAPA, SRL, SCARL e altri enti), il rigo SI3 contiene due nuove colonne: la colonna 2 per gli utili delle cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nel 2022; la colonna 3 per il totale delle ritenute versate su tali utili riportati nel quadro ST.

Il modello 770/23 deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 322/1998, tramite altri soggetti incaricati e, in caso di gruppi societari, tramite una compagine facente parte del gruppo.

Nel caso in cui la dichiarazione modello 770/23 è inviata da due intermediari, nell’apposita sezione del frontespizio occorrerà indicare il codice fiscale dell’altro intermediario che trasmetterà le ulteriori parti del modello.

La dichiarazione modello 770 si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del modello 770 è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Nel caso in cui siano scaduti i termini di presentazione e la dichiarazione sia stata validamente presentata, il sostituto d’imposta può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

L’omesso invio del modello 770 nei termini ordinari comporta l’irrogazione di una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250,00.

Se la presentazione della dichiarazione avviene dopo i novanta giorni dal termine di scadenza originario purché prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia formale conoscenza, la sanzione va dal 60% al 120%.

La sanzione è ravvedibile entro 90 giorni con il pagamento di 1/10 della misura minima, ossia con una sanzione ridotta di 25 euro (1/10 di euro 250,00).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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