Forfetari: ritenute erroneamente subite? Ecco come recuperarle

I contribuenti che applicano il regime contabile forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del cessionario/committente che effettua il pagamento della fattura. Può, però, capitare che il committente operi comunque la ritenuta nei confronti di un contribuente forfettario. In questo caso è possibile recuperare la ritenute? Analizziamo alcuni casi pratici.

Per espressa previsione normativa, i contribuenti che adottano il regime forfetario non subiscono la ritenuta d’acconto sui ricavi e sui compensi percepiti assoggettati all’imposta sostitutiva.

Il cliente, sostituto d’imposta, non dovrà dunque operare, all’atto del pagamento della fattura, la ritenuta d’acconto: a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, generalmente indicata già nel corpo della fattura, dalla quale risulta che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva e che su tali somme non dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto.

In sintesi:

Cosa fare in caso di ritenuta subita?

Capita di frequente, tuttavia, che tali soggetti subiscano la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti: si pensi, ad esempio, alle ritenute operate da Banche o Poste all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici per le agevolazioni relative al recupero edilizio/riqualificazioni energetica oppure ai casi di compensi incassati nell’esercizio di applicazione del regime forfetario su parcelle/fatture emesse nell’anno precedente l’applicazione del regime agevolato oppure ancora nei casi in cui la ritenuta sia stata, per varie ragioni, erroneamente applicata.

Come precisato nella Circolare 10/E del 4 aprile 2016 per i contribuenti forfetari, nel caso in cui tali soggetti subiscano erroneamente la ritenuta d’acconto e non sia più possibile sanare l’errore, tale ritenuta potrà essere recuperata:

Di seguito sono proposti alcuni esempi di compilazione del modello Redditi 2023 per il recupero della ritenuta subita.

Esempio 1: Regime forfetario – compensi incassati nell’esercizio di applicazione del regime forfetario su parcelle emesse nell’anno precedente l’applicazione del regime agevolato.

Un contribuente all’1/01/2022 passa dal regime ordinario al regime forfetario.

Nel corso del 2022 ha incassato parcelle, emesse nel 2021, alle quali il sostituto ha applicato erroneamente la ritenuta d’acconto (per euro 800,00).

Tali compensi e ritenute sono stati regolarmente certificati dal sostituto d’imposta.

In sede di compilazione del Modello Redditi 2023, non possedendo altri redditi, riporterà:

  • al rigo LM41 “Ritenute consorzio” l’importo delle ritenute subite da scomputare dall’imposta sostitutiva (per euro 800,00);

  • al rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – Casi particolari” l’importo totale delle ritenute subite afferenti il regime forfetario (per euro 800,00)

Nel caso in cui l’ammontare delle ritenute superi l’imposta sostitutiva dovuta (il campo LM42 “Differenza” riporterà un importo negativo) si genererà un credito di imposta sostitutiva, riportato nel quadro RX, rigo RX31 (codice tributo 1792) da poter utilizzare in compensazione.

Esempio 2: Ritenute applicate dalla Banca/Posta per bonifici relativi alle agevolazioni per il risparmio energetico/ristrutturazione edilizia

Un contribuente in regime forfetario effettua nel 2022 prestazioni per ristrutturazione edilizia.

La Banca, all’atto del pagamento applica la ritenuta (prevista nella misura dell’8%) per agevolazioni relative al recupero edilizio e rilascia al contribuente la certificazione attestante l’ammontare delle ritenute effettuate nel corso del 2022, pari a euro 1.000,00.

In sede di compilazione del Modello Redditi 2023, possedendo anche altri redditi, il contribuente riporterà:

  • al rigo LM41 “Ritenute consorzio” l’importo delle ritenute subite che intende scomputare dall’imposta sostitutiva (nell’esempio per euro 540,00 che trovano capienza nell’imposta sostitutiva)

  • al rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – Casi particolari” l’importo complessivo delle ritenute subite (per euro 1.000,00)

  • al rigo RN33, col. 4, verrà determinato l’importo delle ritenute che verranno scomputare dall’imposta IRPEF, pari, nell’esempio posto, alla differenza tra l’importo complessivo delle ritenute indicate al rigo RS40 e quelle utilizzate a scomputo nel quadro LM (1.000,00 – 540,00 = 460,00).

Silena Stival – Centro Studi CGN