Titolare effettivo: il criterio residuale o del caso per caso

È attivo il sistema di comunicazione delle informazioni che, in ossequio ai contenuti dalla normativa antiriciclaggio, prevede l’indicazione del titolare effettivo dell’impresa entro il prossimo 11 dicembre nel relativo registro tenuto dalle Camere di Commercio.

L’obbligo riguarda le imprese dotate di personalità giuridica (Società di capitali: SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative, Società consortili), le Persone Giuridiche Private (PGP) – Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, i Trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, i Mandati fiduciari stipulati con una società fiduciaria

Nelle imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative) l’individuazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) deve avvenire seguendo un metodo sussidiario o “a cascata” in ragione cronologica dei seguenti criteri:

  • Criterio della proprietà, secondo cui si identificano quale titolari effettivi:
    • in via diretta, la persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale della società;
    • in via indiretta, la persona fisica che detiene una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale della società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
  • Criterio del controllo, quando nel caso in cui dall’assetto proprietario non fosse possibile individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:
    • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (50% +1) in virtù di patti parasociali;
    • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
    • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Il criterio residuale si applica quando i criteri di cui sopra non consentono ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi: l’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che “qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.”

Si tratta di una formulazione che rappresenta una norma di chiusura del sistema al fine di conseguire l’obiettivo di individuare il titolare effettivo in tutte le possibili ed eterogenee fattispecie nelle quali può configurarsi, stante l’eventuale inadeguatezza in cui si potrebbe incorrere applicando i criteri enunciati nei punti precedenti, consentendo in tal modo di individuare sempre il titolare effettivo della società.

Si ritiene che il criterio residuale potrà trovare ampia applicazione nelle società con capitale sociale polverizzato oppure nelle cooperative stante le caratteristiche peculiari di tale tipologia di società che mal si conciliano con i criteri fondati sulla proprietà o controllo dell’ente.

L’aspetto da approfondire riguarda l’operatività dei criteri dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società in caso di loro concorrenza. Sul punto ha provato ad esprimersi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nelle Linee Guida del 22 maggio 2019, che ha posto l’accento soprattutto sul potere di effettiva gestione rispetto a quello di mera rappresentanza ritenendolo di maggior pregnanza per l’identificazione del titolare effettivo.

In ragione del potere di gestione, l’individuazione del titolare effettivo in quegli enti che adotteranno il criterio residuale non potrà che avvenire caso per caso verificando le norme statutarie unitamente alla situazione fattuale configurandosi i seguenti casi:

  • società dove, per privilegiare il principio di collegialità, si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria i singoli amministratori oppure incaricando il direttore generale. In questa circostanza, in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, il titolare effettivo da indicare sono i singoli amministratori o il direttore generale dotati di ampie deleghe o funzioni gestorie;
  • quando non siano state affidate deleghe estese agli amministratori oppure ampie funzioni gestorie ai direttori, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale (presidente del consiglio con eventuali vice presidenti che operano in assenza).

Posto che la dottrina più attenta ritiene che i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società non debbano essere valutati in funzione gerarchica, il criterio residuale dovrebbe essere applicato con massima attenzione e prudenza dovendosi escludere criteri automatici in favore di valutazioni caso per caso in ragione degli assetti organizzativi e statutari.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN