Premi di risultato in ambito sportivo

Con la Riforma dello Sport, i premi sportivi hanno un trattamento fiscale diverso rispetto alla vecchia disciplina fiscale. Riepiloghiamo cosa è cambiato dal 1° luglio 2023 sotto il profilo della tassazione fiscale, tassazione previdenziale e adempimenti fiscali.

L’art. 36 del D.Lgs. 36/2021 cosiddetto “Decreto legislativo di Riforma dello Sport” che ha già subito diverse modifiche ed integrazioni ed è entrato in vigore, per la parte che qui interessa, a far data dal 1° luglio 2023, al comma 6-quater, così recita:

“Le somme versate  a  propri  tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali  componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da  parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Alla luce di queste disposizioni normative si possono sintetizzare i seguenti aspetti, in relazione ai premi di risultato in ambito sportivo:

Soggetto erogante: CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Soggetto percipiente: tesserato dell’erogante, che assume la qualità di atleta o tecnico e che opera nell’area del dilettantismo, anche a carattere volontario (non vi è quindi preclusione verso soggetti che prestano la loro opera a titolo di volontariato). La disciplina in esame non è applicabile a figure diverse da quelle indicate ancorché svolgano la loro opera in ambito sportivo.

Ambito applicativo: esclusivamente ai premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali. Anche se manca un chiarimento ufficiale specifico sul punto si ritiene che tale normativa si applichi anche ai premi in natura o in servizi e non solo ai premi in denaro. Particolare attenzione va posta su una questione particolarmente delicata: i premi di cui si discute sono esclusivamente quelli legati alla alea o all’abilità; pertanto, non soggiacciono alla presente disciplina le eventuali retribuzioni/compensi contrattualizzati ma subordinati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. In altre parole, i premi sono quegli emolumenti esterni ad un rapporto contrattuale determinati unilateralmente (e non contrattualmente) dal soggetto erogatore. Classico esempio sono i premi per i medagliati olimpici di sport dilettantistici che si vedevano pesantemente tassati i premi ricevuti dalla Federazione di appartenenza in quanto soggetti a tassazione proporzionale in dichiarazione dei redditi pur in assenza di un rapporto di lavoro.

Tassazione fiscale: per il richiamo all’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 600/73, i premi in analisi sono soggetti ad una tassazione a titolo di imposta con aliquota del 20% e con facoltà, non obbligo, di rivalsa da parte dell’erogante. In termini pratici significa che:

  • Il percettore non avrà alcun obbligo dichiarativo in relazione al premio incassato che quindi non si cumulerà con altri redditi percepiti, non subirà ulteriore tassazione e non rileva nella determinazione della fascia esente (15.000) di tassazione;
  • Il soggetto erogante può legittimamente decidere di erogare il premio senza effettuare la rivalsa della ritenuta assumendosela a suo carico; in questo modo si facilita anche la regolarizzazione del versamento della ritenuta sui premi in natura e/o servizi (calcolata in base al valore commerciale o “normale” degli stessi).

Esempio: Premio 1.000 ritenuta 200, il beneficiario incassa il lordo di 1.000 e l’erogante versa la ritenuta (comunque dovuta) di 200 ponendosela a suo carico e quindi il “costo complessivo” del premio è 1.200 anziché gli ordinari 1.000.

Attenzione! L’importo della ritenuta versata dall’erogante e per la quale non è stata esercitata la rivalsa NON è costo deducibile.

Tassazione previdenziale: i premi di cui trattasi non scontano alcuna imposizione previdenziale e non rilevano nella determinazione della fascia esente (5.000) di contribuzione.

Adempimenti fiscali: come visto il percipiente una volta incassato il premio non ha alcun adempimento fiscale a suo carico. L’erogante oltre all’obbligo di versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo alla maturazione del premio (o assegnazione del premio) con codice tributo 1047, e sarà chiamato a presentare il modello dei sostituti di imposta 770.

Ellis Asquini – Centro Studi CGN