Forfetari: la rettifica dell’IVA non detratta in caso di superamento della soglia di 85 mila euro

Con un comunicato dello scorso 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate annuncia la pubblicazione della circolare n. 32/E che fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime forfetario con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, il regime forfetario prevede ora una soglia non superiore a 85 mila euro (applicabile già a partire dal 2023 e che consente la permanenza nel regime forfetario a chi già lo applicava nel 2022). Come altra novità, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto una speciale causa di fuoriuscita immediata dal regime, al superamento della soglia di 100 mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

La circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti alle numerose domande poste dagli operatori sulle novità introdotte. Una delle domande più gettonate riguarda la rettifica dell’IVA non detratta (in particolar modo quella sui beni strumentali) nei casi di fuoriuscita dal regime forfetario con decorrenza dall’anno successivo a seguito del superamento della soglia di 85 mila euro di ricavi e compensi.

La circolare esplicativa ribadisce che il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi che viene superato. Così, si legge ancora nella circolare, il superamento del limite di 85 mila euro nell’anno “X” implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno “X” + 1 (che è il primo anno di applicazione delle regole ordinarie) da presentare nell’anno “X” + 2.

Il superamento del limite di 100 mila euro nell’anno implica, invece, che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno successivo.

In entrambi i casi, si legge ancora nella circolare, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del decreto IVA, in base al quale:

  • se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione;
  • ai fini della rettifica, i fabbricati o le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in 10 anni, decorrenti da quello di acquisto o ultimazione;
  • le rettifiche delle detrazioni sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle scritture contabili obbligatorie.

Quindi, nel caso di fuoriuscita dal regime forfetario, l’imposta sul valore aggiunto relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati è rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, eccezion fatta per i beni strumentali, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Ai fini della rettifica occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale (vedi circolari n. 73/E del 2007 e n. 17/E del 2012).

Se quindi nell’anno “X” viene superata la soglia di 85 mila euro (pur rimanendo entro il limite di 100 mila euro), nella dichiarazione IVA dell’anno successivo “X” + 1 da presentare nell’anno “X” + 2 potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa:

  • ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno “X”;
  • ai beni strumentali se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione con riferimento alle quote residue. Tra i beni ammortizzabili sono compresi i beni immateriali, come i diritti di concessione, i brevetti, i marchi, le opere dell’ingegno, etc.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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