Bonus acqua potabile anche per il 2023

Con un recente provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga del cosiddetto “bonus acqua potabile” alla data del 31 dicembre 2023. Di conseguenza, i beneficiari avranno tempo dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024 per inviare il modello di comunicazione relativo alle spese sostenute nel 2023.
In questo articolo, facciamo un riepilogo della misura agevolativa ed alle novità rispetto agli anni precedenti.

Con il provvedimento n. 3921/2024 del 9 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche al provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 che reca la definizione dei criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In buona sostanza, al fine di dare attuazione al beneficio e consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nell’anno 2023, con il provvedimento n. 3921/2024 sono disposte le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 e alle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022.

In particolare, ai punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2023” e nel terzo capoverso, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite con le parole “ciascuno degli anni 2021 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023”.

Per il 2023 quindi, il rischio di tagli è alto visto che diminuiscono le risorse destinate all’agevolazione (1,5 milioni di euro per il 2023 contro i 5 milioni di euro stanziati per gli anni precedenti).

Chi può richiedere il bonus acqua potabile

E’ importante sottolineare che il credito d’imposta per l’acqua potabile è destinato sia a persone fisiche che a soggetti che esercitano attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali nonché a enti del terzo settore, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il beneficio è concesso a coloro che sostengono spese relative a immobili di loro proprietà o in loro possesso in virtù di un titolo idoneo.

Per le persone fisiche, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con mezzi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997).

Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata (criterio di cassa), è importante tenere presente che la data di riferimento per l’imputazione delle spese è quella dell’effettivo pagamento.

Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento al criterio di competenza.

Nel rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 1088, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. In ogni caso, l’ammontare complessivo non può essere superiore:

  • per le persone fisiche non esercenti attività economica a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare;
  • per gli altri soggetti a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Come usufruire del credito d’imposta

Per usufruire del credito d’imposta, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili. I soggetti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa possono inviare la comunicazione relativa alle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il modello di comunicazione può essere tramesso attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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