Iscrizione all’AIRE: la Legge di Bilancio aumenta le sanzioni per i residenti all’estero

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti cambiamenti in materia di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 470/1988, l’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida.

Sono tenuti all’iscrizione i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

La richiesta di iscrizione è gratuita e deve essere presentata all’ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.

L’art. 1, comma 242 della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), modificando la Legge n. 1228 del 1954, ha elevato le sanzioni amministrative pecuniarie per chi sposta la residenza all’estero senza procedere all’iscrizione all’AIRE. I comuni italiani sono ora autorizzati a imporre sanzioni pecuniarie da 200 Euro a un massimo di 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, con un limite massimo di 5 anni. Al contempo, viene introdotta una mitigazione di tale sanzione a un decimo del minimo se la comunicazione viene effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni (a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).

Il comma 243 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. I comuni di iscrizione anagrafica dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, in modo da favorire i controlli tributari.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN