Negli ultimi anni il versamento dell’IMU è avvenuto nelle ormai note scadenze del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo. La Legge di Bilancio 2024 ha però previsto un’importante novità prorogando, per il solo anno 2023, i termini di inserimento e di pubblicazione, nel sito del MEF, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU. Diretta conseguenza di tale proroga è la possibilità di dover versare una terza rata IMU con scadenza 29 febbraio 2024.
Vediamo ora nel dettaglio quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e chi sarà tenuto al versamento della terza rata o mini IMU.
L’articolo 1 al comma 72 della legge di bilancio 2024 prevede che:
- le delibere relative al periodo d’imposta 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023, in luogo del termine ordinario previsto del 14 ottobre 2023, sono considerate valide;
- le delibere sopra descritte dovranno essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 15 gennaio 2024 in luogo del termine ordinario previsto per il 28 ottobre 2023.
Al comma 73 viene poi chiarito che, se a seguito della nuova delibera risulti dovuto un importo maggiore di quanto dovuto per il 18 dicembre, tale differenza dovrà essere versata senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29 febbraio 2024. Al contrario, qualora sia dovuto un ammontare inferiore all’imposta versata lo scorso 18 dicembre, l’IMU versata in eccedenza potrà essere chiesta a rimborso secondo le regole ordinarie stabilite ai sensi dell’art. 1 comma 164 della legge n. 296/2006.
Da ciò si desume che la terza rata IMU sarà dovuta solamente dai contribuenti che:
- possiedono immobili in quei comuni che hanno inserito nel MEF una delibera dopo il 28 ottobre ed entro il 30 novembre;
- la delibera abbia previsto un aumento delle aliquote.
Si precisa che la norma non prevede alcun obbligo di comunicazione al contribuente dell’eventuale modifica delle aliquote da parte dei comuni; il contribuente per verificare se è tenuto al versamento del conguaglio IMU può consultare la pagina del Dipartimento delle Finanze. Come indicato nel comunicato MEF del 12 gennaio 2024 le delibere rientranti in tale fattispecie vengono contraddistinte da specifica nota, pertanto se presente una delibera con annotazione “EFFICACE EX ART. 1, COMMA 72, L. n. 213/2023” è necessario accedervi per verificare se sono variate le aliquote rispetto a quelle utilizzate per il saldo IMU 2023.
Dagli elenchi forniti nel sito del Dipartimento delle Finanze i comuni contraddistinti da specifica nota sono 201, pertanto il versamento della terza rata IMU coinvolgerà soltanto questi comuni.
Si ricorda che nel caso in cui un contribuente non abbia, ad esempio per dimenticanza, versato il saldo entro il 16 dicembre 2023, rientri in uno dei 201 comuni e debba versare mini IMU egli dovrà:
- ravvedere il saldo 2023 con le aliquote che erano ritenute valide alla scadenza del saldo 2023;
- calcolare la differenza con le nuove aliquote di cui alla nuova delibera e versarla, senza ravvedimento, entro il 29.02.2024.
Debora Dal Molin – Centro Studi CGN