Cessione dei crediti SUPERBONUS e BONUS EDILIZI: confermata proroga scadenza al 4 aprile

L’articolo 121 del Decreto Rilancio disciplina le diverse modalità di fruizione dei “bonus edilizi”, ovverosia quelle agevolazioni le cui percentuali di detrazioni sono variabili e ricomprese, a seconda della tipologia di lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, tra il 50 e il 110 per cento, a favore dei soggetti che li effettuano e hanno i requisiti per accedervi.

È possibile beneficiare di tale agevolazione attraverso tre diverse modalità:

  • detrazione fiscale direttamente nella propria dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute in base al prospetto di liquidazione del 730 e/o del Modello Redditi PF;
  • sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione;
  • cessione di un credito d’imposta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Pre e post scadenza del 4 aprile 2024

I soggetti che hanno scelto una delle due modalità tra cessione o sconto nel corso dell’anno 2023 relativamente a spese per interventi di Superbonus 110% o di Bonus edilizi, oppure che negli anni precedenti hanno maturato delle rate residue di detrazione, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il corrispondente credito maturato a soggetti terzi entro e non oltre il 4 aprile 2024 (di norma la scadenza sarebbe stata il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese).

Alcuni esempi esplicativi:
  • Ho sostenuto 10.000 € di spese nel corso dell’anno 2023 per Superbonus 110% e ho scelto lo sconto in fattura, non versando materialmente alcunché.
    Ho quindi la facoltà di esercitare il diritto d’opzione effettuando la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo, quindi entro il 16 marzo 2024, prorogato ora al 4 aprile 2024, per la totalità della spesa ammessa al beneficio, ossia per il recupero di 11.000 € di credito.
  • Non ho esercitato il diritto d’opzione per le spese di Superbonus pari a 20.000 € sostenute con bonifico dedicato nel 2023 entro il 4 aprile 2024. A partire dal 5 aprile 2024, potrò cedere soltanto 3 rate residue, sulla totalità delle 4 permesse ante 4 aprile, ossia potrò presentare una Comunicazione per un credito totale pari a 16.500 € (22.000 €/4*3). Questa modalità è consentita solo in caso di cessione e non per lo sconto in fattura.

Possibile REMISSIONE IN BONIS

Con la Circolare 33/E del 6 ottobre 2022 è stata introdotta la possibilità di appellarsi all’istituto della remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

In modo analogo con quanto avviene con l’invio delle Comunicazioni ENEA oltre i 90 giorni dal termine dei lavori, il contribuente ha la possibilità di inviare una Comunicazione di cessione del credito in Agenzia delle Entrate anche una volta decorsi i termini ordinari imposti dalla normativa, il sopra menzionato termine fissato al 16 marzo dell’anno successivo in cui viene sostenuta la spesa che dà diritto all’agevolazione, salvo proroghe (come confermato per l’anno 2024).

Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del Decreto Rilancio, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione, ovvero entro il 30 settembre.

In breve

Se ho scelto tra cessione e sconto, posso beneficiare della detrazione entro il 4 aprile 2024 per la totalità delle spese sostenute nel 2023. Successivamente a tale termine, se non ho effettuato la Comunicazione posso accedere all’istituto della remissione in bonis, effettuando un versamento, solo se prima del 16 marzo ero in possesso di tutti i requisiti necessari per poter beneficiare della detrazione.

Se, al 16 marzo non avrò rispettato tutti i requisiti, quindi non ho diritto ad usufruire dell’istituto della remissione in bonis, potrò beneficiare del diritto d’opzione per le rate residue della cessione, mentre la rata non fruita potrò indicarla nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023. Tale casistica è possibile esclusivamente per la cessione e non per lo sconto in fattura.

  Pre 04/04

 

Post 04/04 con versamento Remissione in bonis

 

Post 04/04 senza Remissione in bonis

 

Dichiarazione dei Redditi

 

Cessione

 

Totalità spese sostenute nel 2023

 

Totalità spese con pagamento della remissione in bonis Tutte le rate residue al netto della prima

 

Rata non fruita oppure

totalità spese, se non ho beneficiato del diritto d’opzione

Sconto in fattura

 

Totalità spese sostenute nel 2023

 

Totalità spese con pagamento della remissione in bonis

 

 

Ad oggi non è possibile

 

 

Cosa succede in caso di sconto in fattura?

Il Legislatore, ad oggi, non ha previsto nessuna proroga o delucidazione in merito alla possibilità di portare le spese non materialmente sostenute mezzo bonifico bancario dedicato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto, chi ha scelto tale modalità ha la possibilità pre 4 aprile di accedere per la totalità delle spese effettuando la comunicazione dell’esercizio d’opzione e post 4 aprile solo con remissione in bonis. Qualora, non si effettuasse la remissione in bonis, non sarà più possibile portare in detrazione la spesa.

Verosimilmente, la ditta che ha applicato lo sconto in fattura si troverà nel proprio cassetto fiscale il rifiuto del credito, in quanto non si è provveduto alla presentazione della comunicazione nei termini. La ditta, quindi, potrebbe rifarsi sul contribuente chiedendo il versamento dell’intera spesa.

Cristina Pomillo – Centro Studi CGN