Transizione 5.0:  al via il nuovo credito d’imposta

Ai nastri di partenza il nuovo credito d’imposta transizione 5.0 introdotto con l’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (c.d. DL “PNRR”, G.U. del 02/03/2024, n. 52) che combina innovazione tecnologica e risparmio energetico. E’ una misura articolata che verrà ulteriormente dettagliata nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

La misura è rivolta:

  • a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
  • indipendentemente dalla forma giuridica,
  • dal settore economico di appartenenza,
  • dalla dimensione,
  • e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore,
  • e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta riguarda i nuovi investimenti in beni materiali e strumentali indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016 effettuati negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a condizione che venga conseguito una riduzione dei consumi energetici presso la struttura produttiva oppure nell’ambito dell’intero investimento, in ragione del seguente prospetto:

Riduzione consumi energetici
Ammontare investimenti

(in euro)

Struttura produttiva
(Non inferiore 3%)Investimento
(Non inferiore al 5%)
Struttura produttiva
(Non inferiore 6%)Investimento
(Non inferiore al 10%)
Struttura produttiva
(Non inferiore 10%)Investimento
(Non inferiore al 15%)
Fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
Da 2,5 a 10 milioni 15% 20% 25%
Da 10 a 50 milioni 5% 10% 15%

 

Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente. Invece, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui.

Il credito d’imposta per la transizione 5.0 non spetta:

  • alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia;
  • alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Rientrano nel credito d’imposta le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa individuati con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy. Le spese di formazione sono soggette a un duplice limite:

  • 10% dell’importo degli investimenti;
  • 300.000 euro di costi massimi ammissibili.

Non trattandosi di un credito d’imposta automatico, per accedere al credito d’imposta è necessario seguire il seguente iter:

  • Il soggetto beneficiario trasmette l’istanza telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta unitamente a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento;
  • Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato;
  • In seguito, stando al decreto, sarà necessario presentare le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia. L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN