Bilanci, cooperative: la relazione dell’organo di controllo

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale del Dottori commercialisti ed Esperti Contabili) ha pubblicato i modelli di relazione del collegio sindacale o sindaco unico da utilizzare in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio delle società cooperative.
Il documento rubricato La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative si pone l’obiettivo di fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente dell’organo di controllo e vigilanza nelle società cooperative.

I modelli a disposizione sono tre:

  • relazione unitaria del collegio sindacale oppure del sindaco unico incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe;
  • relazione unitaria del collegio sindacale oppure del sindaco unico incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili;
  • relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Il documento evidenzia gli specifici controlli che il collegio sindacale è tenuto ad effettuare all’interno di una cooperativa, con particolare riguardo:

  • ai criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico;
  • all’illustrazione delle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci;
  • alla documentazione e quantificazione della condizione di scambio mutualistico con i soci;
  • controllo sull’informativa ai soci da parte degli amministratori circa gli esiti della più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dall’art. 15 l. n. 59/1992;
  • alla modalità di formazione, assegnazione e distribuzione dei “ristorni” dandone atto anche rispetto ai criteri utilizzati;
  • la documentazione in Nota Integrativa oppure in calce allo Stato Patrimoniale dell’entità del “prestito sociale”, la relativa remunerazione nonché il rispetto dei limiti di legge e degli eventuali ulteriori limiti previsti dai regolamenti per la raccolta del prestito sociale approvati dalla Cooperativa. Il collegio sindacale oppure il sindaco unico, inoltre, attesta di avere effettuato i controlli previsti dal regolamento per la raccolta del prestito sociale della cooperativa, dai quali non sono emersi fatti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Rispetto alle cooperative sociali, il collegio sindacale deve effettuare specifici controlli per quanto concerne:

  • l’iscrizione all’Albo delle Cooperative – Categoria Cooperative Sociali – Categoria Attività Esercitata con indicazione della categoria di Attività Esercitata nonché all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali laddove sia obbligatorio;
  • redazione del Bilancio Sociale e che tale documento contiene le informazioni essenziali previste dalle Linee Guida adottate con D.M. 04/07/2019;

Posto la tradizionale distinzione delle cooperative sociali, il collegio dovrà esprimersi altresì:

  • nel caso di cooperative sociali di tipo a), rispetto all’osservanza dei requisiti e alle attività svolte di cui alla lettera a) art. 1 della l. n. 381/1991;
  • nel caso di cooperative sociali di tipo b), rispetto ai controlli inerenti il rispetto della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori della cooperativa, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l. n. 381/1991.

Allo stesso tempo, l’organo di controllo e vigilanza, dà atto che gli amministratori hanno effettuato i controlli sulla coerenza dello svantaggio certificato con l’art. 4 comma 1 della l. n. 381/1991 e sulla regolare vigenza dei certificati stessi;

La relazione, infine, segna un passaggio, in caso di cooperative impresa sociale non cooperativa sociale dove il collegio sindacale o sindaco unico attesta di avere effettuato attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto che ne disciplina i contenuti essenziali (ex artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. n. 112/2017).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN