Relazione del collegio sindacale o del revisore: il modello del CNDCEC

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico di S.r.l., incaricato della revisione legale rappresenta in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto:

  • per quanto concerne la funzione di vigilanza e degli altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.,
  • nonché per la funzione di revisione legale del bilancio (ex art. 14, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Il modello di relazione unitaria proposto si compone delle seguenti parti:

  Titolo
  Destinatari
  Premessa
Parte A Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Parte B Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.
B1 Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
B2 Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
B3 Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
  Data
  Sede
  Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche
  Firme

 

Degna di attenzione è la parte riguardante il nuovo Codice della crisi (D. Lgs. 14/2019) e al ruolo che la riforma riserva al collegio sindacale. Laddove sussistano le condizioni, andranno opportunamente evidenziate eventuali segnalazioni all’organo amministrativo per la presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario atte a rendere probabile la crisi o l’insolvenza e le conseguenti misure adottate.  Allo stesso tempo, il collegio sindacale dovrà segnalare all’organo amministrativo eventuali comunicazioni da parte dei creditori qualificati.

Sebbene si tratti di una relazione unitaria, può darsi il caso che uno dei sindaci sia dissenziente sul contenuto della relazione di revisione del collegio sindacale. In tale caso, una possibile soluzione è prendere spunto dalla disposizione contenuta nel comma 3-bis dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
La citata disposizione prevede che “Qualora la revisione sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo”.

La disposizione normativa sopra riportata si presta ad un’applicazione in via estensiva al collegio sindacale che si adopererà nei seguenti passaggi:

  • la relazione di revisione è predisposta secondo il punto di vista della maggioranza;
  • il giudizio di revisione scaturente dalla delibera del collegio sindacale, presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è riportato nella sezione “Giudizio” della relazione di revisione;
  • nello stesso paragrafo della sezione “Giudizio”, dopo aver riportato il giudizio preso a maggioranza assoluta dei componenti del collegio sindacale, è inserito il dissenso del sindaco revisore precisando che un sindaco, identificato nelle generalità, dissente dal contenuto della relazione;
  • nella sezione della relazione “Elementi alla base del giudizio” saranno inserite le informazioni richieste dal pertinente principio internazionale di revisione (ISA Italia) per supportare il giudizio formulato dalla maggioranza del collegio sindacale e, a seguire, le motivazioni del disaccordo; motivazioni che possono essere riprese e ulteriormente illustrate nella relazione ex art. 2429, comma 2, c.c., in sede di osservazioni e proposte in ordine all‘approvazione del bilancio;
  • il titolo della sezione “Giudizio” e della sezione “Elementi alla base del giudizio” sarà pertinente al tipo di giudizio reso dalla maggioranza del collegio sindacale (senza modifica o con modifica).

Si tratta di una prassi in linea con le regole di funzionamento del collegio stesso, appare compatibile con la previsione di riportare il dissenso di uno dei sindaci nel paragrafo “Giudizio” della relazione di revisione concretizzandosi in una maggiore trasparenza e intellegibilità nei riguardi del lettore del bilancio, oltre a tutelare al meglio le responsabilità dei singoli componenti del collegio sindacale.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN