Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

La Corte Costituzionale interviene ancora in materia di IMU stabilendo, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024, che non sia dovuta l’imposta per gli immobili occupati abusivamente.

La Consulta si è pronunciata in merito ad una questione sollevata dalla Corte di Cassazione sull’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

Tale disposizione è stata messa in discussione per violazione degli artt. 3 (comma 1), 53 (comma 1), 42 (comma 2), della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Secondo la Corte costituzionale, non vi è alcun dubbio che “nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza“.

D’altronde già il legislatore era intervenuto con la Legge n. 197/2022 che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, “sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

A questo punto, visto il palese effetto retroattivo della norma ribadito anche nel comunicato stampa del 18 aprile 2024 della Corte Costituzionale, si apre la partita dei rimborsi per i contribuenti.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN