Locazioni brevi: la ritenuta del 21% operata dagli intermediari è sempre a titolo di acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10 del 10 maggio 2024, ha esaminato le novità in materia di locazioni brevi introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Con riferimento particolare ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o che gestiscono portali telematici di incontro domanda-offerta di immobili (es: airbnb), l’art. 4 del DL n. 50/2017 ha introdotto l’obbligo:

  • di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve che sono stati conclusi grazie alla loro eventuale intermediazione;
  • di operare una ritenuta fiscale quando versano al locatore la somma incassata (ovviamente solo nel caso in cui incassino loro il denaro e/o intercedano anche nella fase di pagamento dei canoni);
  • di rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare delle ritenute operate.

La ritenuta sino al 31 dicembre 2023 era fissata al 21%, veniva effettuata al momento del pagamento al beneficiario della somma richiesta per l’affitto e si considerava operata:

  • a titolo di imposta (se il locatore è in regime di cedolare secca)
  • a titolo di acconto (se il locatore non esercita, in sede di dichiarazione dei redditi, l’opzione per la cedolare secca).
Ritenuta intermediari su affitti brevi sino al 31.12.2023
Ritenuta fiscale del 21% trattenuta:

–         a titolo di imposta (se il locatore è in regime di cedolare secca)

–         a titolo di acconto (se il locatore non esercita, in sede di dichiarazione dei redditi, l’opzione per la cedolare secca)

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato l’art. 4 del DL n. 50/2017 prevedendo che l’aliquota della cedolare secca salga al 26% a partire dalla seconda abitazione (in caso di locazione breve di più appartamenti per ciascun periodo d’imposta).

Ma nonostante l’innalzamento dell’aliquota, la ritenuta non cambia: viene prelevata dal sostituto d’imposta al 21%. Infatti secondo il nuovo art. 4, comma 5 del DL n. 50/2017 (così come modificato dalla Legge di Bilancio 2024) tale prelievo avviene sempre a titolo di acconto e mai a titolo di imposta definitiva. E questo anche se il locatore sceglie di operare in regime di cedolare secca. Lo scopo è di evitare ulteriori adempimenti a carico dei soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare (o che gestiscono portali telematici) che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione.

Ritenuta intermediari su affitti brevi dal 01.01.2024
Ritenuta fiscale del 21% trattenuta:

–         a titolo di acconto (a prescindere del regime fiscale del locatore)

 

Pertanto nel caso in cui i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, “il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi”. Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN