Il regime flat tax, normalmente adottato da oltre una partita Iva su due, stando ai dati di apertura delle nuove attività relativi al primo semestre 2024 pubblicati dall’Osservatorio delle partite IVA del dipartimento delle Finanze, attrae più del 70% dei nuovi iscritti (parliamo ovviamente di persone fisiche).
Probabilmente, un dato così importante ha indotto il Fisco ad includere nella campagna d’autunno (attraverso la quale si pone l’obiettivo di recuperare circa 11,1 miliardi entro la fine dell’anno) il regime fiscale che attualmente riscuote più appeal tra i contribuenti: attualmente parliamo di circa 2 milioni di adesione.
Le verifiche avranno come scopo quello di controllare i presupposti per la relativa applicazione e l’eventuale emersione di cause di esclusione durante il periodo di permanenza.
Sarà necessario quindi, per i contribuenti e per i loro professionisti, monitorare tramite un’apposita check-list il rispetto di tutte le condizioni di accesso al regime, sia in fase di avvio e programmazione di una nuova attività che in fase di chiusura dell’anno fiscale in corso.
Ricordiamo che le principali cause di esclusione, da verificare sia in fase di avvio che periodicamente, sono le seguenti:
– soggetti residenti all’estero;
– attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi intra UE;
– svolgimento, di attività di cessione di terreni edificabili, di fabbricati o loro porzioni;
– associazioni in partecipazione o controllo diretto o indiretto di s.r.l. che esercitano attività economiche indirettamente o direttamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore;
– partecipazione simultanea in società di fatto commerciali, associazioni professionali, società di persone (comprese le s.s. che producono redditi di lavoro autonomo), imprese familiari e aziende coniugali;
– adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito (a titolo esemplificativo e non esaustivo allevamento, agenzie di viaggi, editoria, rivendita di beni usati, vendite a domicilio);
– attività prevalente svolta nei confronti di un datore (o di persone a lui riconducibili) con cui sono in corso, o erano intercorsi nei 2 anni precedenti, rapporti di lavoro;
– percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati maggiori di € 30.000 nell’anno precedente, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato (da verificare all’inizio di ogni anno per coloro che svolgono contemporaneamente attività professionale o d’impresa e attività di lavoro dipendente).
– precedente opzione per la contabilità ordinaria vincolante per tre anni.
Andrea Spano – Centro Studi CGN