Concordato Preventivo Biennale, ravvedimento anni pregressi e mancata adesione: le sanzioni accessorie

La mancata adesione al concordato preventivo biennale comporta una maggiore probabilità di subire un accertamento per via dell’inserimento dei nominativi nelle liste selettive, da cui Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno individuare le posizioni a maggior rischio fiscale da mettere sotto controllo anche attraverso altri indicatori desunti dalle banche dati disponibili. E’ un aspetto disciplinato all’art. 34, comma 2, D. Lgs. 13/2024, approfondito nel documento di prassi n. 18/E/2024, dove viene specificato che nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono, sarà intensificata l’attività di controllo mediante la programmazione di una maggiore capacità operativa

È da segnalare che il decreto omnibus in corso di conversione (D.L. n. 113/2024) prevede l’inserimento all’art. 2 rubricato (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) la riduzione della metà delle soglie che faranno scattare le sanzioni amministrative accessorie, che si applicherà anche quando si dovesse incorrere in una delle cause di decadenza dal concordato.

La sanzioni accessorie richiamate sono disciplinate all’art. 21, D. Lgs. 472/1997 rubricato “Sanzioni accessorie” e sono costituite da:

  1. l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  2. l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  3. l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  4. la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

Le soglie di riferimento che vengono ridotte alla metà sono previste dal comma 1, art. 12, D. Lgs. 471/1997 che si riporta.

  1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può’ essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000 e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a euro 80.000

La stessa disposizione, oltre che applicabile in caso di mancata adesione o decadenza al concordato preventivo biennale, si applica, altresì, nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi oppure decadono del regime di ravvedimento anni pregressi 2018-2022.

Si tratta di sanzioni di non poco conto che potrebbero comportare notevoli danni al contribuente (si pensi alla sospensione dell’attività) e sono legate a soglie non elevatissime.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN