Ai fini della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli e mezzi di locomozione dei soggetti con disabilità, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al “valore” del veicolo concesso in permuta al concessionario in occasione dell’acquisto, scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura?
Con la risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda di un contribuente che dichiara di avere acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico e che, in tale occasione, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui “valore” è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con un bonifico bancario.
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. prevede una detrazione dall’imposta lorda, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui all’articolo 3 della Legge 104/92.
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo nuovo oppure usato e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; restano escluse le spese di ordinaria manutenzione riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (carburanti e lubrificanti, pneumatici, assicurazione, etc).
La detrazione fiscale che ammonta al 19% è determinata sul limite di spesa di 18.075,00 euro con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni. Nel calcolo del suddetto limite di spesa rientrano anche i costi di riparazione del veicolo, a condizione che siano sostenuti entro 4 anni dall’acquisto.
Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, sia di serie che adattati, in base alle limitazioni motorie permanenti della persona con disabilità. Inoltre, spetta per l’acquisto di veicoli, anche non adattati, destinati al trasporto di persone con disabilità psichica o mentale di particolare gravità, tale da comportare il diritto all’indennità di accompagnamento, nonché di invalidi con gravi difficoltà di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il beneficio si applica anche all’acquisto di autoveicoli, senza necessità di adattamenti, destinati al trasporto di persone non vedenti o sorde.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, la detrazione fiscale spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell’operazione (articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ai fini della detrazione fiscale, quindi, l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso di specie, l’Agenzia precisa che in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordando con il concessionario un valore e che l’importo corrispondente a tale valore sia utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.
Per l’Agenzia delle Entrate, poiché il pagamento per l’acquisto del nuovo veicolo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante vendita del veicolo usato, mediante la compensazione dei reciproci rapporti di debito e di credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Il requisito della tracciabilità e l’esatta identificazione del suo autore, si ritiene soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente, il prezzo di acquisto del nuovo veicolo nonché il valore dell’autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo.
Nel momento in cui l’acquirente sia in possesso di tutta la documentazione necessaria, egli potrà fruire della detrazione fiscale sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando non solo l’importo versato ma anche il valore della permuta.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN