Il contribuente che si è avvalso di un Caf o di un Professionista abilitato per la trasmissione del modello 730/2022, relativo all’anno d’imposta 2021, potrebbe essere incluso nei cosiddetti ‘listoni’. Tali elenchi, notificati agli intermediari nel mese di ottobre 2024, riguardano i controlli formali previsti dall’art. 36-ter del DPR 600/1973.
In che cosa consistono i controlli 36-ter sui 730/2022?
Sono dei controlli formali che l’Amministrazione finanziaria centrale, annualmente, notifica a seconda dei casi, al CAF o direttamente ai contribuenti. Consistono di fatto nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente o presentata dal CAF. Se ci sono discordanze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere invitato dall’Ufficio a fornire la relativa documentazione. I controlli notificati direttamente al CAF invece vengono inseriti in un “listone” che l’Agenzia delle Entrate recapita ai CAF che si sono occupati della trasmissione dei dichiarativi. Le dichiarazioni 730 possono essere sottoposte a controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del 730.
Notifica al CAF o al contribuente? Che cosa comporta questa differenza?
I controlli notificati direttamente al contribuente, sono quelli che interessano le condizioni soggettive dello stesso e di cui è responsabile nel dichiararli. Quelli notificati ai CAF, invece, sono quelli interessati dall’apposizione del visto di conformità e volti a verificare la corrispondenza tra la documentazione esibita e:
– l’ammontare delle ritenute, con le relative certificazioni;
– le deduzioni del reddito, che non devono superare i limiti previsti dalla normativa;
– le detrazioni d’imposta, che non devono eccedere i limiti previsti dalla normativa;
– i crediti d’imposta che non devono eccedere le misure previste per legge e che risultano spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e della documentazione esibita.
Una volta che il CAF ha ricevuto il “listone”, quali sono i termini per l’esecuzione dei controlli 36-ter sui 730/2022?
Dal momento della loro notifica, come previsto dall’art.26 del D.M. n.164/199 così come modificato dal D.lgs. n.175/2014, il CAF ha a disposizione 60 giorni per verificare la documentazione in possesso, constatare la presenza o meno di errori formali e provvedere all’eventuale correzione.
Cosa succede se in fase di controllo vengono riscontrate delle mancanze documentali o degli errori?
Le possibili vie volte a sanare gli errori sono essenzialmente due. Il contribuente può scegliere di presentare il Modello Redditi Persone Fisiche integrativo codice 1 oppure il 730 rettificativo, a correzione dell’errore riscontrato. Se invece il contribuente non intende presentare la dichiarazione integrativa, Il CAF, con il consenso del contribuente stesso, potrà sanare la propria posizione elaborando una Comunicazione rettificativa del 730, provvedendo al versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso, prima della contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Come riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate, «la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma), l’invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione.»
Cosa succede in caso di comunicazione rettificativa?
Una volta elaborata la comunicazione rettificativa e aver provveduto al pagamento della relativa sanzione, il CAF avrà sanato così la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, che successivamente si rivolgerà direttamente al contribuente, tramite avviso bonario, comunicando l’irregolarità riscontrata. Il contribuente in questo caso potrà valutare se ritenere idonea la correzione operata dal CAF e, di conseguenza, procedere al pagamento della maggiore imposta e interessi, oppure avanzare istanza di autotutela presentando la documentazione che ritiene valida e completa per il riconoscimento della detrazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso ed interfacciandosi direttamente con l’Ufficio territoriale di competenza.
Qualora l’Agenzia delle Entrate riscontrasse mancanze documentali o errori, provvederà ad emettere un avviso bonario sia al CAF che al contribuente ed entrambi dovranno agire in autotutela entro 60 giorni, termine applicato agli avvisi notificati dopo l’01/01/2025.
Si veda sul tema l’articolo di Fisco7 60 giorni per definire gli avvisi bonari.
Lucia Feletto – Centro Studi CGN