Con il Modello 730/2025, i soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, gli inquilini, possono beneficiare delle detrazioni stabilite in misura forfetaria, in ragione dell’ammontare del reddito complessivo. La norma agevolativa è stabilita all’art. 16 del TUIR e si caratterizza per i seguenti aspetti:
- per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- la detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti e, più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell’effettivo carico del canone.
- qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 (detrazioni per carichi familiari) e 13 (detrazioni per lavoro dipendente) del Tuir, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella già menzionata imposta;
- le detrazioni indicate devono essere ripartite tra gli aventi diritto (ad esempio nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno);
- le detrazioni non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole rapportandola al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
La sezione V del modello 730/2025 ospita le detrazioni destinate agli inquilini con contratti di locazione.
Al rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, Colonna 1 (Tipologia) si dovrà indicare uno dei seguenti codici:
- Codice “1” destinato alle “Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”;
- Codice “2” equivalente alle “Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale”;
- Codice “4” riguardante la “Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza”.
Il Rigo E72 riguarda invece le detrazioni per i “Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro”.
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (codice 1) spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- 300,00 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera15.493,71 euro;
- 150,00 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo quanto prevedono i contratti convenzionali o concordati (codice 2) spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo supera 493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Altra fattispecie (codice 4) riguarda i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti che hanno stipulato un contratto di locazione in base alla legge n.431/1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai quali spetta una detrazione stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale, par:
- a 991,60 euro ovvero,
- se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro.
La detrazione spetta solo se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro e compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto, sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.
Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2024 la detrazione può essere fruita anche per il 2025 e il 2026. Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti.
Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, una detrazione forfettaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza. Se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2024, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2024, 2025 e 2026.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN