Contratti di locazione privi della legge di riferimento: si perde la detrazione fiscale?

Il TUIR riconosce diversi benefici fiscali ai conduttori di locazioni immobiliari, sostanzialmente a coloro che vivono in affitto, in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi. Che cosa accade però se un contratto è privo di qualsiasi riferimento normativo? Si perde la detrazione fiscale?

Il beneficio si suddivide in due grandi categorie:

  1. detrazione forfettaria (fissa) per i conduttori di contratti di locazione, da inserire nei righi E71 ed E72 del modello 730;
  2. detrazione proporzionale che ammonta al 19% dei canoni di locazione effettivamente pagati dagli studenti universitari fuori sede, da inserire al rigo E8-E10/codice 18.

All’interno della prima categoria ci sono diverse fattispecie, tra cui:

  • contratti di locazione a canone libero (art.2, comma 1, legge n.431/1998);
  • contratti di locazione a canone convenzionato (art.2, comma 3, legge n.431/1998);
  • contratti di locazione sottoscritti da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni;
  • contratti di locazione sottoscritti da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per motivi di lavoro.

Ognuna delle fattispecie sopraelencate ha una propria detrazione forfettaria e delle condizioni particolari che è necessario soddisfare. Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura dell’articolo “Detrazione per canoni di locazione: il mio contratto permette il beneficio?

Attualmente, le modalità di stipula dei contratti di locazione sono disciplinate dalla già menzionata legge n.431/1998. Uno degli elementi fondamentali di ogni contratto di locazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali, è proprio l’indicazione della sopracitata legge, per identificare sulla base di quale disciplina è stato redatto il contratto stesso. Tale indicazione viene riportata nell’intestazione dei contratti. Che cosa accade però se un contratto è privo di qualsiasi riferimento normativo? Si perde la detrazione fiscale?

Con la Risoluzione n. 200/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale mancanza è sanabile: la detrazione non viene persa ed il contratto continua ad essere valido se è stato regolarmente registrato. A questo punto, è necessario capire quale agevolazione spetti al contribuente, dal momento che le diverse fattispecie di contratti comportano una diversa detrazione d’imposta. Per determinare ciò, la predetta Risoluzione ricorre all’articolo 1362 del c.c., il quale recita: “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

In altri termini, si deve ricondurre il contratto, privo dei riferimenti normativi, ad una delle fattispecie disciplinate dalla legge n. 431/1998 ed applicare infine la detrazione fiscale corrispondente.

Arnido Doci – Centro Studi CGN