Novità in arrivo per la Legge 104: ha ottenuto il primo “via libera” da parte della Camera dei deputati, la proposta di legge volta al riconoscimento di nuovi diritti in favore dei lavoratori pubblici e privati, affetti da malattie invalidanti.
Com’è noto, la tutela dei lavoratori con disabilità, in particolar modo quelli con disabilità grave, è disciplinata dall’art.3 della legge 104 del 1992, la quale garantisce a queste categorie di lavoratori una serie di agevolazioni.
Diviene opportuno ricordare che l’accesso a tali benefici è subordinato al riconoscimento della disabilità che avviene mediante il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile superiore al 33%. Va da sé, che in presenza di una percentuale inferiore non viene riconosciuta alcuna agevolazione.
Attraverso la citata proposta di legge, si intende compiere un significativo passo in avanti “istituzionalizzando” un serie di misure a favore dei lavoratori sia pubblici che privati affetti da malattie invalidanti.
In altri termini, trattasi di un pacchetto di disposizioni a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche concernenti:
- la conservazione del posto di lavoro;
- i permessi retribuiti per esami e cure mediche.
La “ratio” della proposta di legge, consiste nel realizzare un bilanciamento tra due interessi principali:
- l’interesse del datore di lavoro a mantenere la continuità lavorativa;
- l’interesse del lavoratore a conservare il posto di lavoro, anche quando per cause oggettive non sia in grado di svolgere le proprie mansioni.
Di seguito, analizziamo i punti qualificanti della proposta di legge in fase di approvazione.
Congedo di 24 mesi
I lavoratori pubblici e privati che soddisfino le seguenti condizioni:
- siano affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche;
- abbiano ottenuto un riconoscimento dell’invalidità pari o superiore al 74%
Possono richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha naturalmente diritto alla conservazione del posto di lavoro senza corresponsione della retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative.
Il periodo di congedo non è computabile né ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Rimane salva la facoltà del lavoratore di riscattarla ai fini pensionistici versando i relativi contributi.
Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto, qualora sia possibile, all’accesso prioritario alla modalità di “lavoro agile” che la Corte di Cassazione con un recente pronunciamento, ha annoverato nella categoria degli “accomodamenti ragionevoli” (Cass. Civ., sent. 605/2025).
In sostanza, il congedo potrà essere utilizzato al fine di conservare il lavoro al termine del “periodo di comporto”, ovvero l’assenza giustificata dal lavoro, che va da 3 a 6 mesi per il settore privato (salvo disposizione del CNL più favorevole), mentre nel pubblico è solitamente pari a 18 mesi nell’arco di un triennio (in base alla contrattazione collettiva di riferimento).
Certificazione elettronica di malattia
Per usufruire del periodo di congedo, sarà sufficiente esibire il certificato di malattia del medico di medicina generale.
Tutele per i lavoratori autonomi
In presenza delle già citate patologie, l’esecuzione della prestazione svolta in modo continuativo in favore del committente, viene sospesa per un periodo non eccedente i 300 giorni nel corso dell’anno solare. Si noti, che la normativa attualmente vigente prevede una sospensione di 150 giorni, senza diritto a un corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.
Permessi per visite mediche
In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente nonché dalla contrattazione collettiva, sono previste ulteriori dieci ore annue da usufruire per:
- visite;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.
Nel caso di minore d’età, le ore aggiuntive verranno riconosciute al genitore accompagnatore.
Per i lavoratori privati si prevede un anticipo da parte del datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell’Inps. Mentre per i lavoratori del pubblico impiego, le varie amministrazioni provvederanno alla sostituzione del personale che usufruisce di tali permessi.
Premi di laurea
La proposta di legge prevede anche un fondo di 2 milioni di euro per l’istituzione di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici. Tali riconoscimenti verranno assegnati a giovani meritevoli che hanno concluso il percorso di studi nelle facoltà di medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, tecniche farmaceutiche e chimica.
Attività di vigilanza
In ultimo, ma non meno importante, va segnalato il ruolo dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, alla quale spetterà il compito di una stringente attività di vigilanza al fine di evitare fenomeni di discriminazione a danno delle persone disabili.
Il Garante potrà svolgere verifiche sia d’ufficio che a seguito di segnalazioni, sulla sussistenza di fenomeni discriminatori. Qualora dovesse rilevare che un provvedimento della Pubblica Amministrazione fosse lesivo dei diritti del disabile, emetterà un parere motivato nel quale indicherà i profili delle violazioni riscontrate, proponendo il ricorso all’autotutela entro 90 giorni.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN