Con la Circolare del 10 giugno 2025, n. 99, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito all’erogazione dell’assegno di integrazione salariale da parte del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Tale Circolare interviene a seguito dell’adeguamento normativo – disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 21 maggio 2024 – del Fondo già esistente rispetto a quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali, intervenuta nel 2022.
Il Fondo assicura, nei confronti del personale dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, tutele nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, garantendo un assegno di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro per le causali ordinarie e straordinarie previste dagli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015.
I beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (di qualsiasi tipo) e i lavoratori a domicilio, con almeno 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva per la quale si richiede l’intervento di integrazione salariale, alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro con media occupazionale sino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento possono accedere all’integrazione salariale erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale sia per causali ordinarie sia per causali straordinarie. Mentre i datori di lavoro con media occupazionale superiore a 15 dipendenti potranno rivolgersi al Fondo solo per le causali ordinarie; per le causali straordinarie dovranno rivolgersi all’Inps per accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
L’assegno corrisposto dal Fondo ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, entro il massimale annualmente rivalutato (per il 2025 pari a € 1.404,03 mensili).
La durata della prestazione è modulata in funzione della dimensione aziendale.
Dimensione aziendale | Durata massima garantita dal Fondo |
Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente | · 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie in un biennio mobile |
Datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente | · 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie in un biennio mobile;
· 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria crisi aziendale; · 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; · 24 mesi o 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria per contratto di solidarietà |
Anche per l’accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali sono richieste le procedure previste dal D.Lgs. n. 148/2015 per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte del Fondo può essere autorizzato dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.
Anche le aliquote del contributo ordinario di finanziamento del Fondo, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale, variano in base alla dimensione aziendale.
Fascia dimensionale | Aliquota totale | Quota datore | Quota lavoratore |
Fino a 5 dipendenti | 0,50% | 0,33% | 0,17% |
6-15 dipendenti | 0,80% | 0,53% | 0,27% |
Oltre 15 dipendenti | 1,00% | 0,67% | 0,33% |
È previsto anche un contributo addizionale del 4% in caso di utilizzo della prestazione.
Si ricorda, infine, che dal 2025, per i datori con meno di 5 dipendenti che non abbiano fruito dell’assegno per almeno 24 mesi, l’aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato