Protocollo per emergenza caldo: misure di protezione per i lavoratori

L’innalzamento delle temperature medie stagionali e l’intensificarsi dei fenomeni estremi comportano l’esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori ad ulteriori rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative.
In tale contesto, dapprima la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e successivamente le Parti Sociali hanno introdotto protocolli e linee guida al fine di adottare misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
In particolare, i provvedimenti adottati promuovono le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche con l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Innanzitutto, viene ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla valutazione del rischio da esposizione al calore e alla radiazione solare. Obbligo che discende direttamente dall’articolo 28 del Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che impone l’inclusione di tutti i rischi nella valutazione aziendale, ivi compresi quelli fisici.
Obbligatorio è anche l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Le misure raccomandate vengono, poi, suddivise in tre macro-categorie:

  • organizzative à consistono nella modifica degli orari di lavoro per evitare le fasce termiche critiche, rotazione del personale, pianificazione delle pause in ambienti termicamente moderati, installazione di punti ristoro con acqua fresca, limitazione del lavoro solitario;
  • tecniche e ambientali à prevedono l’adozione di dispositivi ombreggianti, climatizzazione o ventilazione localizzata, schermature solari, adeguamento dell’abbigliamento tecnico e sostituzione di DPI (dispositivi di protezione individuali dei lavoratori) incompatibili con la traspirazione corporea;
  • formative e sanitarie à caratterizzate da informazione e formazione obbligatorie, anche in lingua comprensibile ai lavoratori, sorveglianza sanitaria mirata per soggetti suscettibili, gestione del piano di emergenza con indicazione dei riferimenti per il primo soccorso e dei protocolli di intervento.

Il Protocollo Quadro sulle condizioni climatiche estreme elaborato e siglato dalle Parti Sociali il 2 luglio 2025, che sarà recepito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto e verrà attuato con accordi territoriali sottoscritti dalle associazioni datoriali e dai sindacati, si ricorda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Obiettivo del Decreto Ministeriale di prossima emanazione è quello di rendere “automatico” e più immediato il ricorso a tali strumenti in caso di emergenze climatiche, attraverso la semplificazione delle procedure.
In aggiunta ai provvedimenti di carattere nazionale, anche diverse Regioni hanno emanato ordinanze che vietano il lavoro all’esterno nelle ore centrali della giornata, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.
In materia di ammortizzatori sociali, l’Inps con proprio Messaggio del 3 luglio 2025, n. 2130, fornisce indicazioni in merito alla presentazione delle istanze di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Viene, infatti, specificato che, i datori di lavoro interessati i quali, a seconda dell’inquadramento e dell’attività lavorativa svolta, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, sono tenuti a presentare l’istanza di integrazione salariale utilizzando la causale:

  • sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità. I datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare;
  • evento meteo” per “temperature elevate” in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative. La prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C (anche tenendo in considerazione la temperatura percepita). Il datore di lavoro dovrà indicare nella relazione tecnica da allegare all’istanza non solo l’evento meteorologico che si è verificato, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.

Al fine di adottare le misure di protezione, per non dover ricorrere necessariamente agli interventi di integrazione salariale, si consiglia di consultare il proprio RSPP e medico competente del lavoro, figure preposte per garantire la sicurezza e la protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Riferimenti normativi e di prassi:

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato