Non tutti i redditi percepiti nel corso dell’anno devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi: alcuni sono esenti da tassazione, mentre altri sono soggetti a tassazione separata e quindi non vanno inseriti nel modello 730. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Redditi esenti da dichiarazione
Questi redditi, per definizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nel modello 730.
Pensioni e indennità esenti:
- Pensioni per invalidità civile e per i familiari di cittadini deceduti;
- Indennità di accompagnamento;
- Rendite INAIL per infortuni sul lavoro;
- Pensioni sociali;
- Indennità di mobilità;
- Assegno di maternità per donne non lavoratrici;
- Maggiorazioni sociali previste dalla Legge n. 544/1988;
- Pensioni tabellari per menomazioni durante il servizio di leva o in corpi militari;
Altri redditi esenti:
- Redditi percepiti per l’attività svolta nell’ambito di una società sportiva dilettantistica entro il limite di 15.000 € (la franchigia si applica anche ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni);
- Dividendi da partecipazioni non qualificate (già tassati alla fonte);
- Interessi bancari e postali (soggetti a ritenuta a titolo d’imposta);
- Assegni di invalidità per ciechi civili e sordi;
- Assegni di mantenimento ricevuti per i figli (il coniuge che riceve il mantenimento per se stesso deve invece dichiararlo al rigo C6 del Modello 730/2025).
Borse di studio esenti:
- Per il programma Erasmus + (Socrates/Erasmus) (entro il limite di € 7.746,85 annui);
- Erogate dalle Regioni (L. 390/1991) e dalle Università (L. 398/1989);
- Per specializzazioni mediche (D.Lgs. 257/1991);
- Destinate a vittime del terrorismo e ai loro familiari (L. 407/1998).
Redditi soggetti a tassazione separata
Sono sottoposti a tassazione separata i redditi percepiti in via straordinaria, ovvero non caratterizzati da continuità o periodicità. Tali redditi originano, di norma, da eventi o operazioni economiche di natura non ricorrente.
In ragione della loro formazione su un arco temporale pluriennale, essi non vengono aggregati ai redditi soggetti a tassazione ordinaria, al fine di evitare l’innalzamento dell’aliquota progressiva. Pertanto, sono assoggettati a un regime impositivo autonomo.
Nel Modello 730/2025 è stato introdotto il quadro M, in cui dichiarare alcuni dei redditi sottoposti a tassazione separata.
Rimane tuttavia escluso da dichiarazione il Trattamento di Fine Rapporto. Il TFR percepito dal lavoratore ed indicato nella Certificazione Unica è soggetto a tassazione separata e non deve essere dichiarata né nel modello 730, né nel modello Redditi.
Si precisa che, al contrario, il TFR maturato dai lavoratori domestici (per i quali normalmente non è presente un sostituto d’imposta) dovrà invece essere dichiarato nel rigo RM 91 del modello REDDITI.
Enrico Cusin – Centro studi CGN