Deduzione assegno di mantenimento: procedure di separazione e relativi atti

In caso di separazione tra coniugi, colui che è tenuto a versare gli assegni di mantenimento ha il diritto di dedurre le predette somme. Chiariamo quali sono gli atti che il contribuente deve esibire in sede di elaborazione del dichiarativo per ottenere il beneficio fiscale.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR è possibile dedurre dal reddito complessivo gli assegni di mantenimento corrisposti all’ex coniuge in forza di un provvedimento che ha decretato la separazione legale ed effettiva, lo scioglimento o annullamento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili. Ad essere deducibili sono le somme, definite da apposito atto, versate dalla parte a cui è imputabile la separazione, al fine di garantire il sostentamento dell’altra, qualora quest’ultima non sia in grado di mantenersi. Per quanto attiene le condizioni e i limiti del beneficio si rimanda a: Modello 730/2019 e assegno di mantenimento: istruzioni operative. È bene precisare che vi sono diverse procedure che possono agire sugli effetti civili del matrimonio.

La separazione giudiziale, per esempio, è perseguita ogni qual volta i coniugi non siano in grado di trovare un accordo per la definizione dei rapporti patrimoniali e personali. Infatti, in tali casi, si presenta autonomo ricorso chiedendo all’Autorità Giudiziaria di emettere una sentenza di separazione per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio e definire le condizioni.

Qualora, invece, i coniugi riescano a concludere un accordo in privato, si opta per la separazione consensuale al fine di regolare gli aspetti economici ed affettivi con l’assistenza di un avvocato. Tale accordo tra le parti si presenta sotto forma di ricorso congiunto o verbale di comparizione e, in ogni caso, non produce alcun effetto se non interviene l’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima, dopo aver verificato che le condizioni definite dalle parti siano conformi alla legge, convalida quanto convenuto mediante il decreto di omologa emanato dal Tribunale.

Col D.L. 132 del 2014, infine, è stato introdotto un procedimento stragiudiziale in cui i coniugi definiscono la propria separazione senza coinvolgere l’Autorità Giudiziaria. In questo caso vi sono due possibili modalità per giungere ad una separazione consensuale: la convenzione di negoziazione assistita e l’accordo concluso dai coniugi innanzi al Sindaco.

Diviene, quindi, rilevante verificare la procedura azionata per determinare quale documento produrre a chi elabora il dichiarativo. Ricapitolando:

  • se vi è separazione giudiziale va presentata la sentenza di separazione o l’ordinanza (ossia un provvedimento cautelare/d’urgenza);
  • in caso di separazione consensuale occorre esibire il ricorso introduttivo/verbale di comparizione e il relativo decreto di omologa;
  • per la negoziazione assistita va prodotto, in base alla soluzione attuata, l’accordo di negoziazione assistita con vidimazione della procura (art. 6 del D.L. 123/2014) o l’accordo davanti all’Ufficio di Stato Civile (art. 12 del medesimo dettato normativo).

In ogni caso, è necessario anche provare di aver effettuato i versamenti e a tal fine è bene conservare i bonifici o le ricevute rilasciate dal soggetto che ha incassato l’assegno di mantenimento. Infine, si ricorda che chi percepisce le somme è tenuto a dichiararle in quanto costituiscono redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili come disposto dall’art. 50, comma 1, lettera i), del Tuir.

Giulia Zanotto – Centro Studi CGN