Una delle tematiche di maggior interesse sotto il profilo della prassi amministrativa e della giurisprudenza è rappresentata dalla deducibilità dei compensi agli amministratori. Infatti, se la prima ha sempre affermato che i compensi agli amministratori sono deducibili ma la loro congruità è sindacabile, sotto il profilo della giurisprudenza sono emersi orientamenti non uniformi. Ecco una sintesi.
Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per ricevere tali dati i sostituti d’imposta devono presentare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4” entro il 31 marzo 2013esclusivamente per via telematica.
L’IMU potrebbe essere dichiarata incostituzionale. È questa una tra le notizie di maggior interesse per i contribuenti italiani e che è circolata negli ultimi giorni. Quali ragioni hanno portato negli ultimi giorni l’ex ministro dell’economia, Giulio Tremonti, a rendere tali dichiarazioni?
Davide Giampietri, dottore commercialista in Padova, sintetizza gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al regime IVA per cassa, il cosiddetto “cash accounting”, che consente di differire l’esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso della fattura.
L’Agenzia delle Entrate ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) hanno firmato il 24 luglio u.s. un protocollo d’intesa volto a definire una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria con l’obiettivo di migliorare i rapporti tra i contribuenti rappresentati dai commercialisti e l’Amministrazione, e favorire la cooperazione in sede amministrativa, la diffusione della conoscenza del nuovo istituto e la realizzazione di un osservatorio che consenta di monitorare l’andamento della mediazione tributaria.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012, n. 2012/133184 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013 il termine entro il quale effettuare la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci e ai familiari. Tuttavia restano aperti alcuni problemi interpretativi relativi alle penalizzazioni reddituali previste in relazione a tale disciplina, che dovrebbero trovare risposta all’interno degli attesi chiarimenti di competenza dell’Amministrazione Finanziaria.
La comunicazione 2012 per l’utilizzo privato dei beni d’impresa da parte dei soci e degli amministratori, allargata ai finanziamenti e alle capitalizzazioni in corso (Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011 punto 1.3) effettuati dai soci nei confronti della società concedente e comunque riferita ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta, rappresenta una “istantanea” al 17 settembre 2011, introdotta dal nuovo adempimento telematico. Tuttavia le norme antielusive contenute nel DL 138/2011 – in vigore solo dal periodo di imposta 2012 – non saranno applicabili e pertanto, dalla comunicazione di tali informazioni, potranno scaturire “solo” accertamenti ex art. 38 D.P.R. 600/73 per i soci e/o i familiari utilizzatori dei beni o per i finanziatori della società.
Con la Circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai soci/associati/partecipanti dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) la possibilità di utilizzare le ritenute d’acconto subite per consentire alla società/associazione/impresa familiare di compensare debiti d’imposta, indicandone l’ammontare nella dichiarazione dei redditi.